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Provvedimento del 19 giugno 2008 [1543063]

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[doc. web n. 1543063]

Provvedimento del 19 giugno 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale Massimo Morara aveva chiesto a Daily Direct s.r.l. la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché l´indicazione dell´origine di tali dati, delle modalità, della logica e delle finalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e del/i responsabile/i eventualmente designato/i, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati e si era, altresì, opposto al trattamento dei medesimi dati per fini promozionali, sollecitandone a tal fine il blocco;

VISTO il ricorso, regolarizzato 12 marzo  2008, presentato da Massimo Morara nei confronti di Daily Direct s.r.l. con il quale il ricorrente, nel rilevare l´assenza di qualsiasi riscontro da parte della società dopo l´invio dell´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice (invio effettuato dapprima con posta ordinaria e, successivamente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento), ha ribadito le richieste formulate e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 marzo 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 29 aprile 2008 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 27 marzo 2008 con la quale il titolare del trattamento, nel riscontrare le predette richieste, ha precisato, tra l´altro, che da "ottobre 2004, anno in cui i database sono stati ceduti alla Dataprofile s.r.l. di Monzanon possiede e non gestisce più database di alcun tipo (…)", e che, in particolare, i dati personali del ricorrente sono stati "comunicati a Consodata S.p.a. nel mese di aprile 2003 ed erano esclusivamente di natura anagrafica e di origine elettorale, cioè provenienti dal file elettorale del suo comune di residenza, pervenutoci ad inizio 2002"; visto che nella medesima nota la resistente ha aggiunto che le finalità di tale trattamento erano "puramente commerciali, perciò il trattamento è stato sospeso con l´entrata in vigore dell´attuale T.U. in materia" di protezione dei dati personali;

VISTA la nota datata 2 aprile 2008 con la quale il ricorrente, nel sottolineare il grave ritardo del riscontro fornito dalla controparte, ha precisato di "essere particolarmente interessato a conoscere l´eventuale intermediario, tra Daily Direct S.r.l. e il Comune di San Lazzaro di Savena, da cui Daily Direct S.r.l. ha ricevuto il file elettorale comprendente i (…) dati" che lo riguardano;

VISTO il fax pervenuto il 14 aprile 2008 con il quale la società resistente ha dichiarato che "non si è mai avvalsa di intermediari nell´acquisizione di dati elettorali da parte dei comuni italiani. I dati sono pervenuti direttamente dal (…) comune di residenza, in risposta alla lettera" spedita "a tutti i comuni italiani negli anni compresi tra il 2001 e il 2003 (….). Ovviamente, essendo cambiata la normativa a partire dal 1.1.2004, tale richiesta non è stata più presentata in quanto superata dalla legge.";

VISTA la memoria datata 8 maggio 2008 con la quale il ricorrente, nel ribadire il proprio disappunto in ordine alla tardività dei riscontri ottenuti, si è "dichiarato soddisfatto della precisazione contenuta nella memoria del 14 aprile 2008" e ha rinnovato la richiesta di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della società resistente nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a)dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Daily Direct s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 19 giugno 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1543063
Data
19/06/08

Tipologie

Decisione su ricorso