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Provvedimento del 26 giugno 2008 [1543082]

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[doc. web n. 1543082]

Provvedimento del 26 giugno 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 18 marzo 2008 presentato da Rosa Mattioli nei confronti di Sky Italia s.r.l. con il quale la ricorrente, nel contestare la ricezione di alcune comunicazioni a carattere promozionale alla propria utenza telefonica di rete fissa, ha ribadito le proprie richieste avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), volte a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano, a conoscerne l´origine, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i medesimi dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi del responsabile eventualmente designato; rilevato che con il ricorso la ricorrente si è nuovamente opposta al trattamento dei medesimi dati a fini commerciali e promozionali, sollecitandone la cancellazione e ha chiesto infine di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 marzo 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 5 maggio 2008 con la quale questa Autorità ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 2 aprile 2008 con la quale Sky Italia s.r.l., nello scusarsi per il ritardo "dovuto ad un increscioso disguido interno", ha riscontrato le richieste della ricorrente, precisando che i dati personali che la riguardano "provengono da un nostro database, nel quale abbiamo a suo tempo riversato le informazioni estratte dagli elenchi telefonici pubblici" e che "nei precedenti invii di materiale promo-pubblicitario abbiamo provveduto a fornirLe un´idonea informativa che conteneva tutte le informazioni richieste  dalla legge, tra cui anche le modalità con cui esercitare i suoi diritti (…)"; rilevato che con la medesima nota la società resistente ha dichiarato di essersi "attivata per registrare l´opposizione al trattamento e all´utilizzo dei dati personali" dell´interessata e "per fare in modo che la medesima non venga più contattata per promozioni commerciali di alcun genere";

VISTA la memoria inviata via fax l´8 aprile 2008 con la quale la ricorrente ha ritenuto "labile e lacunoso" il riscontro fornito dalla controparte, sia perché i  dati personali che la riguardano "non compaiono sugli elenchi telefonici pubblici da almeno due anni", sia perché le istanze ex art. 7 del Codice "riguardavano proposte pubblicitarie telefoniche e non il ricevimento di materiale cartaceo per posta ordinaria"; visto che con la medesima nota l´interessata ha quindi ribadito la richiesta di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTA la nota pervenuta via fax il 28 maggio 2008 con la quale la resistente ha affermato che "i dati personali della ricorrente sono stati estratti da una banca dati che la scrivente ha provveduto a costituire nel tempo, riversando in essa – precedentemente all´entrata in vigore della nuova disciplina relativa agli elenchi telefonici – i dati personali estratti dagli elenchi telefonici. In particolare, i dati relativi alla ricorrente sono stati estratti dall´elenco telefonico dell´anno 2004"; rilevato che con la medesima nota Sky Italia s.r.l. ha dichiarato che "in occasione del primo contatto con la ricorrente, avvenuto nel giugno 2005 mediante invio (dell´allegato) opuscolo promozionale, è stata fornita (…) una breve ma efficace informativa" e che pertanto "con la ricorrente era stato già instaurato un rapporto nell´ambito del quale la medesima ha sempre avuto la possibilità di opporsi al trattamento dei propri dati per finalità promozionali";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro all´interessata, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Sky Italia s.r.l. nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Sky Italia s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 26 giugno 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1543082
Data
26/06/08

Tipologie

Decisione su ricorso