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Provvedimento del 17 luglio 2008 [1543127]

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[doc. web n. 1543127]

Provvedimento del 17 luglio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato l´11 aprile 2008 da XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizio Cugia di Sant´Orsola e Silvia Giampaolo, nei confronti di Cerved Business Information S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Antonio Boccuccia, con il quale il ricorrente, nel manifestare la propria insoddisfazione riguardo al riscontro ricevuto, ha proposto nuovamente la richiesta di rettifica dei dati personali che lo riguardano avanzata ai sensi dell´istanza di cui all´art. 7, lamentando gli effetti pregiudizievoli derivanti dall´"impropria ed irrilevante associazione dei dati  personali del sig. XY ai dati relativi al fallimento" di KZ Asset Management S.p.A., KZ Consulting & Mangement s.r.l. e KZ S.p.A. (dati di cui ha sollecitato la cancellazione) nel "dossier persona" intestato al medesimo e dall´attribuzione di un indice formulato sulla base di tali dati; in particolare, il sig. XY ha contestato la circostanza secondo cui la società resistente si sarebbe limitata, a seguito delle istanze avanzate con l´interpello preventivo, a mutare la denominazione dell´indice utilizzato senza con ciò modificare, nella sostanza, il giudizio negativo sulla solvibilità del ricorrente, implicito nell´indice medesimo, e ciò "nonostante a carico dello stesso non sussistono procedure né concorsuali, né fallimentari, e tanto meno risultano protesti a carico della persona"; rilevato che parte ricorrente ha chiesto anche di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 aprile 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 9 giugno 2008 con cui l´Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso e il verbale dell´audizione tenutasi il 13 maggio 2008;

VISTA la memoria anticipata via fax il 7 maggio 2008 con la quale Cerved Business Information S.p.A., nel ribadire la liceità del trattamento delle informazioni tratte da archivi pubblici, nonché la pertinenza delle medesime alla luce della posizione ricoperta dal ricorrente all´interno delle società fallite, ha fatto presente come, nel modello di dossier adottato dalla società resistente, risultino distinti gli eventi riguardanti l´interessato (a carico del quale risulta peraltro iscritta, in data WZ, un´ipoteca legale a favore del Servizio riscossione tributi-concessionario della Provincia di Roma) dagli eventi relativi alle imprese cui, in qualsiasi modo, i dati del medesimo risultano connessi; la società resistente ha altresì asserito che l´indice (denominato ISEPR-Indice Storico degli Eventi Pubblici Rilevanti) attribuito al ricorrente non costituisce un giudizio relativo alla solvibilità, bensì "vale come mera indicazione quantitativa" attraverso cui "viene richiamata la presenza – copiosa o meno – di informazioni estratte dai pubblici registri che riguardano l´interessato";

VISTA la nota inviata via fax il 9 maggio 2005 con la quale il ricorrente, nel contestare la violazione dei princìpi di pertinenza e completezza dei dati nel trattamento effettuato da Cerved Business Information S.p.A., ha sostenuto che l´autonomo giudizio espresso dalla resistente non può essere assimilato, ai fini dell´esclusione del consenso ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice, "ad un dato tratto da pubblici registri", trattandosi piuttosto di "un´elaborazione soggettiva dei suddetti dati a danno del soggetto giudicato arbitrariamente da Cerved";

VISTA la nota del 23 maggio 2008 con la quale Cerved B.I. S.p.A., nel ribadire la legittimità del trattamento effettuato, ha confermato quanto dedotto nella precedente memoria in merito alla pertinenza dei dati trattati, sottolineando la circostanza della presenza, fra i dati del ricorrente, di un´iscrizione ipotecaria in data WZ, in capo al XY, a favore del Servizio riscossione tributi-concessionario della Provincia di Roma per una cifra "non modesta";

VISTA la nota del 6 giugno 2008 con cui parte ricorrente ha allegato copia del contratto di alienazione, risalente al 1983, dell´immobile cui l´ipoteca legale si riferisce, deducendo tale circostanza a conferma del comportamento contrario agli obblighi di diligenza tenuto da Cerved B.I. S.p.A. nel trattamento dei dati dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 9 giugno 2008 con la quale la resistente, a sostegno della veridicità dei dati trattati, ha allegato copia di una nota di trascrizione, estratta dalla Conservatoria dei registri immobiliari di Roma in data 18.02.2008, da cui risulterebbe la perdurante attualità dell´iscrizione ipotecaria a carico del ricorrente;

VISTA la nota del 25 giugno 2008 con cui l´avv. Silvia Giampaolo, legale del sig. XY, ha comunicato il decesso, nella medesima data, del ricorrente;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere alla luce della scomparsa del ricorrente;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma,  17 luglio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE 
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1543127
Data
17/07/08

Tipologie

Decisione su ricorso