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Provvedimento del 26 giugno 2008 [1543148]

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[doc. web n. 1543148]

Provvedimento del 26 giugno 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 19 marzo 2008 da Francesco Nappi, rappresentato e difeso dall´avv. Enrico Castaldo, nei confronti di Poste italiane S.p.A., con il quale il ricorrente, nel contestare l´iscrizione del proprio nominativo presso l´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d´allarme interbancaria–C.a.i.), istituito presso la Banca d´Italia, a seguito del mancato pagamento di un assegno postale per difetto di provvista, ha chiesto la cancellazione di tale iscrizione dal medesimo archivio C.a.i., sostenendo di aver provveduto a tutti gli adempimenti di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 386 relativamente al cd. pagamento tardivo, ma di essere stato "impedito nella (loro) dimostrazione per evidenti disfunzioni del servizio di Poste italiane"; rilevato che il ricorrente ha, altresì, chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 marzo 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota dell´8 maggio 2008 con la quale l´Autorità ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 17 aprile 2008 con la quale Poste italiane S.p.A., nel ricostruire le vicende che hanno portato alla segnalazione del nominativo del ricorrente nell´archivio C.a.i., ha ritenuto lecito il proprio operato tenuto conto che il ricorrente, nonostante il preavviso di revoca regolarmente inviatogli ai sensi dell´art. 9-bis della legge n. 386/1990, non ha fornito "alcuna prova di pagamento tardivo (…) entro il sessantesimo giorno dalla data di scadenza del termine di presentazione al pagamento del titolo, così come richiesto dalla legge" e "soltanto il giorno successivo al termine dei 60 gg. previsti dalla legge (…) inviava la documentazione relativa alla quietanza liberatoria autenticata in pari data";

VISTO il verbale dell´audizione del 18 aprile 2008 nel corso della quale il ricorrente ha ribadito quanto esposto nel ricorso in ordine al fatto che il pomeriggio del giorno 2 gennaio 2008, ultimo giorno utile per evitare la segnalazione all´archivio C.a.i. provvedendo al c.d. pagamento tardivo, si sarebbero verificate alcune "interruzioni di linea" presso l´ufficio postale di Scafati che non gli avrebbero consentito di effettuare il pagamento; visto che nel corso della medesima audizione il ricorrente ha rilevato che la resistente, pur avendo ammesso che si sarebbero verificate "brevi interruzioni di lineaper una durata massima di 15 minuti" non ha "dimostrato quante siano state queste interruzioni e la loro durata";

VISTA la nota datata 5 maggio 2008 con la quale la società resistente, ribadendo la correttezza del proprio operato secondo quanto esposto nella memoria del 17 aprile 2008, ha precisato che: a) "dagli accertamenti effettuati è emerso che in data 2 gennaio 2008 la linea si è interrotta per brevi intervalli per una durata massima di 15 minuti ed ha interessato unicamente l´ufficio di Scafati centro, senza peraltro ostacolare le richieste della clientela (…); b) "ad ulteriore conferma si aggiunge che, come risulta dall´attestazione del direttore dell´ufficio postale di Scafati centrole predette interruzioni di linea non hanno di fatto impedito l´operatività dell´ufficio postale medesimo presso il quale sono state effettuate nell´arco dell´intera giornata lavorativa le operazioni di pagamento. Tali operazioni, infatti, risultano circostanziate dal documentoriportante il giornale di fondo dell´ufficio postale di Scafati centro del 2/1/2008, relativo all´elenco cronologico di tutte le operazioni telematiche effettuate da ciascuno sportello dell´ufficio in pari data"; c) "in ogni casoil ricorrente avrebbe potuto effettuare il pagamento tardivo anche presso altri uffici postali vicini a quello di Scafati. A tale riguardo si noti che soltanto in Scafati c´è un altro ufficio postale (Scafati 1) e nel raggio di circa due chilometri esistono ben altri tre uffici postali";

VISTO che non sono pervenute ulteriori note di replica da parte del ricorrente;

RILEVATO che il contestato inserimento dei dati del ricorrente nell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento di cui all´art. 10-bis della legge n. 386/1990 è avvenuto con modalità che non risultano, sulla base della documentazione in atti, aver violato le disposizioni concernenti la specifica disciplina sanzionatoria degli assegni bancari (l. 15 dicembre 1990, n. 386), anche in relazione alle istruzioni e circolari applicative della Banca d´Italia; rilevato che la prova del pagamento (che deve essere documentato nelle forme puntualmente previste dall´art. 8 della legge n. 386/1990) è stata incontestabilmente fornita oltre il termine previsto dall´art. 9-bis della citata legge e che il titolare del trattamento ha fornito sufficienti attestazioni in ordine al regolare funzionamento dei servizi postali negli uffici di Scafati nella giornata del 2 gennaio 2008;

RITENUTO, pertanto, che non risulta dagli atti illecita la segnalazione disposta dalla resistente nell´archivio C.a.i. e che il ricorso deve essere quindi dichiarato infondato;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato ricorso;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 26 giugno 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1543148
Data
26/06/08

Tipologie

Decisione su ricorso