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Provvedimento del 10 luglio 2008 [1543367]

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[doc. web n. 1543367]

Provvedimento del 10 luglio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 3 aprile 2008, presentato da Rosario Leo nei confronti di Ad Acta s.r.l., con il quale il ricorrente, nel contestare la ricezione presso il proprio indirizzo di posta elettronica di una comunicazione promozionale non sollecitata da parte di tale società, ha ribadito le richieste avanzate con interpello preventivo del 26 giugno 2007 e volte a ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato; rilevato che il ricorrente si è opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ai fini dell´invio di ulteriori comunicazioni promozionali, sollecitandone a tal fine la cancellazione, e ha chiesto al Garante di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento, oltre a determinare in via equitativa il risarcimento dei danni subiti;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 aprile 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 26 maggio 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 15 aprile 2008 con la quale il titolare del trattamento, nel sostenere di aver inviato al ricorrente un riscontro all´interpello preventivo il 12 luglio 2007 che tuttavia è stato restituito al mittente con la dicitura "destinatario sconosciuto", ha comunicato i propri estremi identificativi, i dati trattati e la loro origine;

VISTA la memoria anticipata via fax il 28 aprile 2008 con la quale il ricorrente ha insistito nelle richieste formulate e ha precisato di aver indicato, nell´interpello preventivo, il proprio indirizzo di residenza;

VISTA la memoria depositata il 12 giugno 2008 con la quale la resistente (rappresentata e difesa dall´avv. Antonella Dragone) ha comunicato le finalità del trattamento effettuato e ha precisato di aver inoltrato il riscontro all´interpello preventivo all´indirizzo dello studio legale sulla cui carta intestata lo stesso era stato predisposto dal momento che il nome del ricorrente compariva nell´intestazione della medesima; visto il fax del 30 giugno 2008 con il quale la resistente ha inoltrato copia della lettera dell´11 luglio 2007, inviata al ricorrente presso il citato indirizzo dello studio legale e poi restituita al mittente, nella quale la stessa ha fornito indicazioni in ordine alle ulteriori richieste formulate con l´interpello preventivo;

VISTA la memoria del 30 giugno 2008 con la quale il ricorrente ha sostenuto che, preso atto dell´errore commesso nell´inoltro del riscontro, la società avrebbe potuto inviarlo nuovamente e correttamente all´indirizzo di residenza indicato nell´interpello ed evitare, così, la presentazione del riscorso, le cui spese per tale ragione, a parere del ricorrente, devono essere poste a carico della resistente medesima;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente, nel corso del procedimento, fornito un riscontro sufficiente alle richieste formulate dal ricorrente, illustrando anche le ragioni per le quali lo stesso non era pervenuto al ricorrente prima del ricorso;

RILEVATO che deve essere dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento del danno dal momento che la legge non ha attribuito competenze in merito al Garante;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Ad Acta s.r.l. nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste di cui all´art. 7 del Codice;

b) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Ad Acta s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 10 luglio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1543367
Data
10/07/08

Tipologie

Decisione su ricorso