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Provvedimento del 26 giugno 2008 [1544537]

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[doc. web n. 1544537]

Provvedimento del 26 giugno 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza del 24 febbraio 2008 con la quale Anna Maria Frabotta, residente in uno stabile amministrato da Marco Polo servizi s.r.l. ha chiesto a quest´ultima, ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), di conoscere l´origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento dei dati personali che la riguardano, di ottenere l´indicazione degli estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile del trattamento, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che l´interessata, lamentando l´affissione in spazi condominiali di un avviso di convocazione di un´assemblea condominiale contenente anche dati che la riguardano (ovvero una richiesta di "procedere legalmente alla rimozione della caldaia e del gazebo installati nell´appartamento della sig.ra Frabotta"), si è opposta a tale modalità di trattamento, rilevando che tutti i condomini erano stati già convocati mediante l´inoltro di comunicazioni individualizzate, e ha chiesto la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 18 marzo 2008 da Anna Maria Frabotta nei confronti di Marco Polo servizi s.r.l. che amministra lo stabile presso il quale la stessa risiede, con il quale la ricorrente, ritenendo insoddisfacente il riscontro ottenuto, ha ribadito le proprie richieste, chiedendo anche di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 marzo 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 14 maggio 2008 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note datate 7, 17 e 24 aprile 2008, nonché la memoria inviata via fax l´11 aprile 2008 con le quali la resistente, nel contestare l´ammissibilità del ricorso per omessa indicazione del domicilio eletto dalla ricorrente, nonché in riferimento all´art. 145, comma 2, del Codice avendo la stessa già presentato all´Arma dei Carabinieri una denuncia-querela per illecito trattamento dei dati, ha fornito riscontro alle istanze formulate dalla ricorrente ai sensi dell´art. 7, comma 2, del Codice, dichiarando di non poter cancellare i dati personali della ricorrente che sarebbero trattati lecitamente per le sole finalità connesse all´amministrazione condominiale; rilevato che la resistente, in ordine alla lamentata affissione dell´avviso di convocazione dell´assemblea contenente anche dati della ricorrente, ha dichiarato che l´affissione di tali tipologie di avvisi costituirebbe un´attività "meramente materiale e non sistematica" che, "benché non strettamente indispensabile, (…) viene svolta (…) a beneficio dei condomini, qualora se ne presentino le condizioni", ma di cui non si tiene traccia nella documentazione conservata;

VISTE le note del 14 aprile, del 23 maggio e del 15 giugno 2008 con le quali la ricorrente ha precisato di aver adito, per l´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice, esclusivamente il Garante, e ha ribadito le richieste avanzate con il ricorso, ritenendo insoddisfacente il riscontro e insistendo sull´illiceità del trattamento effettuato dalla resistente;

VISTA la memoria datata 5 giugno 2008 con la quale Marco Polo servizi s.r.l., nel rilevare che non risulta provato che la stessa abbia affisso il contestato avviso di convocazione dell´assemblea, ha sostenuto di aver sempre trattato i dati personali relativi ai condomini in modo conforme alle disposizioni di legge;

RILEVATO che vanno disattese le eccezioni di inammissibilità formulate dalla controparte in considerazione della presenza nel ricorso dei requisiti previsti dall´art. 147 del Codice (in particolare, considerando che il domicilio eletto dalla ricorrente risulta indicato nel ricorso medesimo) e che non risulta, allo stato della documentazione in atti, essersi verificata la condizione di inammissibilità per litispendenza dinanzi all´autorità giudiziaria di cui all´art. 145, comma 2, del medesimo Codice;

RILEVATO che con il ricorso ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice possono essere fatti valere dinanzi a questa Autorità esclusivamente i diritti di cui all´art. 7 del Codice già esercitati, mediante un interpello preventivo al quale il titolare del trattamento non abbia fornito un riscontro ritenuto idoneo; rilevato che il presente ricorso viene pertanto preso in considerazione esclusivamente con riferimento ai diritti già esercitati nell´interpello preventivo del 24 febbraio 2008 richiamato nel ricorso proposto il 18 marzo 2008;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, con riferimento alle richieste formulate dalla ricorrente ai sensi dell´art. 7, comma 2, del Codice, avendo la resistente completato, nel corso del procedimento, il riscontro precedentemente fornito al riguardo all´interessata;

RITENUTO di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali della ricorrente dal momento che, alla luce della documentazione in atti, non risulta che gli stessi siano attualmente conservati, per le finalità di amministrazione condominiale esercitate dalla resistente, in violazione di legge;

RITENUTO di dover invece accogliere l´opposizione all´eventuale, futura operazione di diffusione di dati personali relativi alla ricorrente mediante affissione di avvisi o altre comunicazioni negli spazi condominali accessibili al pubblico, dal momento che tale modalità di divulgazione di informazioni può essere utilizzata con riferimento a eventi di interesse comune (quali, ad esempio, data e ora di convocazione dell´assemblea condominiale), senza che ciò comporti però il trattamento, nella medesima sede, di dati personali non necessari relativi a condomini individuati specificatamente, dati che possono invece formare oggetto di forme di comunicazione individualizzata ai soggetti legittimati a conoscerli (cfr., al riguardo, Provv. 18 maggio 2006 in materia di amministrazione dei condomìni, in G.U. del 3 luglio 2006, n. 152 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1297626); rilevato pertanto di dover ordinare alla resistente di astenersi per il futuro dal diffondere dati personali della ricorrente per mezzo dell´affissione di avvisi che li contengano in spazi condominiali accessibili al pubblico;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Marco Polo servizi s.r.l. nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati alla parziale infondatezza del ricorso e al riscontro fornito dalla resistente prima e dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste avanzate ai sensi dell´art. 7, comma 2, del Codice;

b) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali relativi alla ricorrente;

c) dichiara fondata l´opposizione all´ulteriore diffusione di dati personali relativi alla ricorrente e ordina alla resistente di astenersi per il futuro dal diffondere dati personali che riguardano la ricorrente medesima per mezzo dell´affissione di avvisi che li contengano in spazi condominiali accessibili al pubblico;

d) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Marco Polo servizi s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 26 giugno 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1544537
Data
26/06/08

Tipologie

Decisione su ricorso