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Provvedimento del 24 luglio 2008 [1545600]

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[doc. web n. 1545600]

Provvedimento del 24 luglio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, e del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le istanze ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali inviate da Lampugnale Progedim s.r.l., in persona del suo legale rappresentante dott. Alessandro Lampugnale, a H3G S.p.A. con le quali la società interessata, nel contestare la ricezione di numerosi sms di tipo promozionale inviati dal titolare del trattamento alle utenze di telefonia mobile intestate alla medesima società, ha chiesto, tra l´altro, di conoscere le finalità e la logica applicata al trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati; rilevato che, con la medesima istanza, la società interessata si è inoltre opposta all´ulteriore trattamento dei medesimi dati per fini promozionali, lamentando l´inutilità di tutti i contatti telefonici intrattenuti per chiedere la cessazione dell´invio dei citati messaggi pubblicitari;

VISTO il ricorso regolarizzato il 12 giugno 2008 nei confronti di H3G S.p.A. con il quale Lampugnale Progedim s.r.l., nel lamentare il mancato riscontro all´interpello preventivo ed il perdurare della ricezione di messaggi promozionali indesiderati, ha ribadito le richieste formulate, chiedendo altresì di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 giugno 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota inviata via fax il 1° luglio 2008 con la quale la resistente, sostenendo che era stato manifestato originariamente un consenso all´invio di messaggi di contenuto promozionale, ha dichiarato di aver eliminato "il disallineamento del sistema" che avrebbe causato il ripetuto invio di messaggi pubblicitari, dichiarando "di aver predisposto ogni opportuno accorgimento per evitare che il disagio possa ripetersi";

VISTA la nota del 9 luglio 2008 con la quale Lampugnale Progedim s.r.l., nel prendere atto del riscontro fornito da H3G S.p.A. e nell´esprimere perplessità sulla asserita manifestazione del consenso, ha ribadito la richiesta di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessata, seppure solo dopo la presentazione del ricorso, dichiarando (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice:"Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver adottato ogni misura idonea volta a evitare il futuro inoltro di messaggi pubblicitari alla ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di H3G S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 24 luglio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1545600
Data
24/07/08

Tipologie

Decisione su ricorso