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Provvedimento del 24 luglio 2008 [1545665]

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[doc. web n. 1545665]

Provvedimento del 24 luglio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali inviata, il 5 marzo 2008, da Paolo Zucconi a Consodata S.p.A. con la quale l´interessato ha, tra l´altro, chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di conoscerne l´origine, le finalità e la logica del trattamento, di ottenere l´indicazione degli estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile del trattamento e si è opposto anche al trattamento dei medesimi dati per fini promozionali, sollecitandone a tal fine la cancellazione;

VISTO il riscontro datato 17 marzo 2008 con il quale Consodata S.p.A., nell´informare l´interessato che i dati personali che lo riguardano sono stati acquisiti dalla società "negli scorsi anni da elenchi telefonici pubblici, all´epoca utilizzabili per finalità di marketing diretto (…) nel pieno rispetto della previgente normativa posta a tutela della riservatezza dei dati personali, anche con riferimento all´informativa ex art. 13 d. lg. n. 196/2003, fornita in occasione di precedenti iniziative promozionali", ha comunicato di aver aderito all´opposizione formulata dall´interessato, escludendo i dati in questione dagli archivi utilizzati "per la realizzazione di azione pubblicitarie e promozionali";

VISTO il ricorso presentato il 30 aprile 2008 nei confronti di Consodata S.p.A. con il quale Paolo Zucconi, nel rilevare l´inidoneità del riscontro con particolare riguardo all´origine dei dati che lo riguardano, ha ribadito le richieste formulate con il predetto interpello preventivo e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 maggio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 5 giugno 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note inviate via fax il 21 maggio e il 10 luglio 2008 con le quali la resistente, nel confermare l´avvenuta cancellazione dei dati del ricorrente dai propri archivi, ha completato il riscontro precedentemente fornito, precisando in particolare che i dati in questione sarebbero stati raccolti dall´elenco telefonico del 1998 e aggiornati dalla società mediante l´annotazione delle richieste di cancellazione via via ricevute dai diversi interessati;

VISTA la nota del 7 giugno 2008 con la quale il ricorrente, nel prendere atto del riscontro ottenuto dalla controparte alle istanze ex artt. 7 e 8 del Codice, ha sollevato perplessità in ordine alla liceità del trattamento effettuato dalla società;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento completato nel corso del procedimento il riscontro già fornito all´interpello preventivo, dichiarando, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver aderito all´opposizione formulata dal ricorrente ai sensi dell´art. 7, comma 4, lett. b), del Codice, cancellando i dati del ricorrente dai propri archivi;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della società resistente nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Consodata S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 24 luglio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1545665
Data
24/07/08

Tipologie

Decisione su ricorso