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Provvedimento del 24 luglio 2008 [1545919]

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[doc. web n. 1545919]

Provvedimento del 24 luglio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata il 23 gennaio 2008 da Maximilian Crisi a Duomo UniOne Assicurazioni S.p.A. con la quale l´interessato ha chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano relativi a una polizza assicurativa stipulata con la resistente e di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, la logica, le finalità e le modalità del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e, ove designato, del responsabile del trattamento, nonché dei soggetti che possono venirne a conoscenza, rilevato che il ricorrente ha anche sollecitato la cancellazione e il blocco dei dati trattati in violazione di legge, chiedendo altresì l´attestazione che tale operazione é stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati;

VISTO il ricorso presentato il 16 aprile 2008 nei confronti di Duomo UniOne Assicurazioni S.p.A. con il quale Maximilian Crisi, ritenendo inidoneo il riscontro ricevuto, ha ribadito le proprie istanze e ha chiesto anche il risarcimento del danno, nonché di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, le note del 21 aprile 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 9 giugno 2008 con la quale questa Autorità ha disposto, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria anticipata via fax il 9 maggio 2008 con la quale la resistente, in merito alla richiesta del ricorrente di ottenere la comunicazione dei dati che lo riguardano,  ha inoltrato copia della documentazione contenente tali dati personali e, con riferimento alle altre istanze avanzate ai sensi dell´art. 7, comma 2, del Codice, ha allegato copia dell´informativa predisposta dalla società in ordine ai trattamenti effettuati nell´ambito della propria attività assicurativa;

VISTE le memorie datate 10, 15 e 16 maggio 2008 con le quali il ricorrente ha sollevato alcune perplessità in ordine alla liceità del trattamento effettuato dal titolare, alla completezza del riscontro ottenuto e a un´"anomalia" riscontrata nella documentazione allegata dalla resistente, insistendo nelle proprie richieste;

VISTA la nota inviata via fax il 23 giugno 2008 con la quale la resistente, nel chiarire le ragioni dell´anomalia rilevata dal ricorrente in relazione alla documentazione prodotta (determinata a suo avviso da un "errore materiale (…) nell´apposizione del timbro sul contratto di assicurazione"), ha dichiarato di aver "fornito completo e integrale riscontro alle richieste dell´interessato mediante lettera del 9 maggio (…) e relativa documentazione allegata, reperita in seguito ad interrogazione di tutte le banche dati facenti capo alla titolarità di Duomo UniOne Assicurazioni S.p.A., da Direzione, Agenzia e Centro di liquidazione";

VISTA la nota datata 3 luglio 2008 con la quale il ricorrente ha ribadito la propria richiesta di accesso ai dati che lo riguardano, ritenendo che la società possa detenerne altri;

RILEVATO che il ricorso disciplinato dagli artt. 145 e ss. del Codice può essere proposto solo per soddisfare specifiche richieste formulate -precedentemente e negli stessi termini- nei confronti del titolare del trattamento con esclusivo riferimento alle particolari situazioni soggettive tutelate dall´art. 7 del Codice; rilevato che pertanto, nell´odierna decisione, vengono prese in considerazione esclusivamente le istanze relative al citato art. 7 formulate dal ricorrente nell´interpello preventivo rivolto al titolare del trattamento e in seguito richiamate quali richieste oggetto del ricorso;

RITENUTO di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione e blocco dei dati personali del ricorrente dagli archivi della società dal momento che gli stessi non risultano trattati in violazione di legge, risultando dagli atti conservati in ragione del rapporto assicurativo di cui alla polizza stipulata dal ricorrente medesimo;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle restanti istanze formulate con riferimento agli specifici diritti di cui all´art. 7 del Codice, avendo la resistente fornito al riguardo un sufficiente riscontro, tra l´altro, con la comunicazione, in modo intelligibile e secondo una delle modalità previste dall´art. 10 del Codice, dei dati personali dell´interessato; ciò, anche tenuto conto che la resistente, a seguito delle perplessità manifestate dal ricorrente, ha attestato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver comunicato allo stesso tutti i dati personali che lo riguardano che la società conserva nei propri archivi;

RITENUTO di dover dichiarare inammissibile la richiesta di risarcimento del danno che potrà essere avanzata, se del caso, dinanzi alla competente autorità giudiziaria non avendo la legge attribuito competenze in merito al Garante;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della società resistente nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito alle richieste formulate dall´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione e blocco dei dati personali del ricorrente;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste formulate con riferimento ai diritti di cui all´art. 7 del Codice;

c) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

d) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Duomo UniOne Assicurazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 24 luglio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1545919
Data
24/07/08

Tipologie

Decisione su ricorso