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Provvedimento del 25 settembre 2008 [1555728]

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[doc. web n. 1555728]

Provvedimento del 25 settembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 17 giugno 2008 da Antonio Cosimo Pirelli, rappresentato e difeso dall´avv. Federica Schirinzi, nei confronti di Unicredit Consumer Financing Bank S.p.A. con il quale il ricorrente, titolare di una carta di credito revocata dalla resistente per ritardi nei pagamenti, ha ribadito la richiesta –formulata con interpello ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)– volta a ottenere la cancellazione dei dati personali relativi ai ritardi di pagamento successivamente regolarizzati dalle banche dati dei sistemi di informazioni creditizie gestiti da Crif S.p.A. e da Ctc-Consorzio per la tutela del credito, nonché dei dati personali relativi alla revoca della medesima carta di credito inseriti nella C.a.i. (Centrale di allarme interbancaria di cui all´art. 10-bis, l. 15 dicembre 1990, n. 386, come modificata dal d. lg. 30 dicembre 1999, n. 507). Ciò, in quanto la comunicazione dei dati ai sistemi di informazione creditizia sarebbe stata effettuata in assenza della previa informativa di cui all´art. 13 del Codice e comunque in modo non corretto, essendovi riportata una data errata di regolarizzazione dei pagamenti. La segnalazione dei dati in C.a.i. sarebbe stata effettuata in contrasto con la normativa di settore, in quanto inserita in una data precedente rispetto a quella nella quale la carta di credito è stata effettivamente revocata; visto che il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 giugno 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota datata 4 luglio 2008 con la quale Unicredit Consumer Financing Bank S.p.A. ha precisato di aver fornito all´interessato, all´epoca della sottoscrizione del contratto (il 17 aprile 2003), l´informativa prevista dalla legge n. 675/1996 e di aver inviato allo stesso diverse note (di cui ha allegato copia) con le quali (oltre a richiamare la più ampia informativa disponibile sul proprio sito internet) ha fornito il "preavviso" di imminente registrazione dei dati personali previsto dall´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta relativo ai sistemi di informazioni creditizie; rilevato che la società ha anche sostenuto di aver "provveduto ad aggiornare le segnalazioni nei sistemi di informazioni creditizie con l´avvenuto pagamento a saldo e stralcio alla data del giugno 2007; pertanto i tempi di permanenza di tali segnalazioni nei sistemi di informazioni creditizie previsti dall´art. 6 del Codice di deontologia, decorrono dalla predetta data"; rilevato che la medesima società ha altresì dichiarato che i dati personali relativi al ricorrente sono stati iscritti lecitamente nell´archivio della predetta Centrale di allarme interbancaria-segmento Carter "il giorno successivo a quello della revoca della carta di credito, ossia il 28.12.2006 e non il 15.01.2007": data quest´ultima, indicata dal ricorrente, che corrisponde invece solo alla data della lettera "con la quale si comunicava di aver effettuato la revoca della carta di credito e l´iscrizione nella Centrale d´allarme interbancaria–segmento Carter";

VISTA la nota pervenuta via fax il 7 luglio 2008 con la quale il ricorrente ha insistito nelle proprie richieste, precisando che le contestazioni formulate con il ricorso fanno riferimento all´erroneità delle segnalazioni effettuate nei sistemi di informazione creditizia e all´inidoneità della segnalazione alla C.a.i. avvenuta in modo non contestuale alla revoca della carta di credito;

RITENUTO di dover dichiarare infondato il ricorso in ordine alla richeste di cancellazione dei dati dagli archivi dei sistemi di informazioni creditizie in quanto gli stessi, allo stato, non risultano trattati in violazione di legge (cfr., in ordine ai tempi di conservazione dei dati, l´art. 6 del codice di deontologia e buona condotta sui sistemi di informazioni creditizie), tenuto anche conto che la resistente, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), ha dichiarato di aver aggiornato i dati in questione inserendo la data esatta della regolarizzazione dei ritardi;

RITENUTO di dover dichiarare infondato il ricorso anche in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati dall´archivio della Centrale d´allarmi interbancaria-segmento Carter dal momento che tali dati non risultano, dalla documentazione in atti, conservati allo stato in violazione di legge, essendo stati iscritti in tale archivio sulla base della pertinente disciplina di settore (cfr. 10-bis, comma 1, lett. e), l. n. 386/1990, artt. 8 Reg. Governatore della Banca d´Italia 29 gennaio 2002, modificato il 16 marzo 2005 e art. 4 del relativo allegato) la quale prevede che le banche e gli intermediari finanziari segnalino all´archivio C.a.i. le generalità dei soggetti cui sia stata revocata l´autorizzazione all´utilizzo di carte di pagamento, nonché gli estremi delle carte stesse;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 25 settembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1555728
Data
25/09/08

Tipologie

Decisione su ricorso