g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 18 settembre 2008 [1555741]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1555741]

Provvedimento del 18 settembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale Carlo Orlando aveva chiesto a Consum.it S.p.A. di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile con riferimento a un presunto finanziamento rateale erogato dalla medesima società per l´acquisto di "non meglio precisati beni presso il punto vendita… di Gualdo Tadino"; acquisto mai effettuato dall´interessato e che sarebbe riconducibile a una diversa persona che, unitamente a informazioni false, avrebbe fatto uso di alcuni dati personali del ricorrente;

VISTO il ricorso regolarizzato il 30 aprile 2008 presentato nei confronti di Consum.it S.p.A. con il quale Carlo Orlando (rappresentato e difeso dall´avv. Giancarlo Viti), nel comunicare di non aver ottenuto riscontro all´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 maggio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 12 giugno 2008 con la quale questa Autorità ha disposto, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTO il fax pervenuto il 21 maggio 2008 con il quale la società resistente, nel precisare di aver già inviato al ricorrente copia del contratto di finanziamento recante l´asserita sottoscrizione del medesimo, ha dichiarato che, "effettuate diligentemente e prontamente le indagini e gli approfondimenti del caso, sulla base dei quali è stato possibile appurare la falsità della documentazione in nostro possesso (…), è stata immediatamente inoltrata richiesta di cancellazione del contratto di finanziamento ai sistemi di informazione creditizie" cui i dati personali del ricorrente erano stati nel frattempo comunicati;

VISTO il fax datato 4 settembre 2008 con il quale la società resistente, a integrazione delle informazioni fornite, ha inviato copia dell´estratto conto dell´interessato, ha confermato la "chiusura definitiva" della posizione allo stesso riferita e ha precisato di aver provveduto in data 14 aprile 2008 "ad inoltrare ai sistemi di informazioni creditizie richiesta di cancellazione del nominativo in oggetto";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo la resistente completato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso, il riscontro alle istanze del ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Consum. it S.p.A. nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 250 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Consum.it S.p.A. la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 18 settembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1555741
Data
18/09/08

Tipologie

Decisione su ricorso