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Provvedimento del 25 settembre 2008 [1555750]

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[doc. web n. 1555750]

Provvedimento del 25 settembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 6 maggio 2008 da XY nei confronti di Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.A. con il quale il ricorrente ha ribadito la richiesta –avanzata con interpello ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)– volta a ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano relativi ad alcune "sofferenze" (già saldate e venutesi a creare, con modalità contestate, con riferimento a un conto corrente ormai estinto) dalla banca dati del sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A. alla quale, ad avviso del ricorrente, tali dati sarebbero stati comunicati illecitamente dall´istituto di credito; ciò, tenuto conto del mancato inoltro del preavviso relativo all´imminente segnalazione dei dati in questione ai sistemi di informazioni creditizie previsto dall´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); visto che il ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 maggio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 26 giugno 2008 con la quale questa Autorità ha comunicato la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata via fax il 28 maggio 2008 con la quale la resistente, nel fornire alcune indicazioni in ordine alla vicenda che ha condotto alla comunicazione, a proprio avviso lecita, a Crif S.p.A. dei dati personali relativi alle "sofferenze" in questione, ha manifestato la propria disponibilità a richiedere la cancellazione dei dati in questione dall´archivio del citato sistema di informazioni creditizie;

VISTE le note inviate via fax il 30 maggio e il 23 luglio 2008 con le quali il ricorrente ha preso atto della disponibilità della resistente a procedere alla cancellazione dei dati e ha confermato di ritenere illecita la comunicazione dei dati a Crif S.p.A.;

VISTE le comunicazioni inviate via fax il 19 giugno e il 28 agosto 2008 con le quali la resistente, pur ribadendo di aver comunicato lecitamente i dati del ricorrente a Crif S.p.A., ha confermato di aver aderito all´istanza del ricorrente inviando a quest´ultima la richiesta di cancellazione delle segnalazioni in questione (richiesta di cui ha anche inviato copia);

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ragione del riscontro fornito dalla resistente nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.A. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 25 settembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli