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Provvedimento del 18 settembre 2008 [1555808]

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[doc. web n. 1555808]

Provvedimento del 18 settembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 28 aprile 2008 presentato da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Marco Ronco, nei confronti di Studio Ravinale s.n.c., con il quale la ricorrente ha ribadito la richiesta, formulata con interpello del 20 febbraio 2008 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. n. 196/2003), volta a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano contenuti in una perizia medico-legale redatta dal medico fiduciario della predetta società in relazione agli esiti di un intervento chirurgico cui la stessa si era sottoposta presso l´Azienda sanitaria ospedaliera San Giovanni Battista di Torino (per conto della quale opera lo Studio Ravinale) e ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 aprile 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alla richiesta dell´interessata, nonché la successiva nota del 13 giugno 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 6 maggio 2008 con la quale la resistente, nel comunicare di essere disposta a mettere a disposizione della ricorrente i soli dati personali diversi dal giudizio espresso dal proprio medico di fiducia, ha specificato che tale giudizio rappresenta una "valutazione che potrà costituire fonte di prova in un eventuale giudizio di merito nanti il magistrato competente" e che la comunicazione dell´intera perizia "potrebbe pregiudicare il diritto di difesa dell´Azienda ospedaliera assicurata";

VISTA la memoria inviata via fax il 22 maggio 2008 con la quale la ricorrente ha rinnovato la richiesta di conoscere i dati che la riguardano contenuti nella perizia in questione e ha contestato l´assenza dei "documentati presupposti" che consentano alla resistente anche solo di differire l´esercizio del proprio diritto di accesso ai sensi dell´art. 8, comma 2, del Codice;

VISTA la nota del 19 giugno 2008 con la quale la società resistente ha inviato copia della lettera con cui aveva comunicato alla ricorrente di non voler dar seguito alla richiesta di risarcimento del danno, nonché la successiva nota datata 29 agosto 2008 nella quale il titolare del trattamento, nel riconfermare la disponibilità a trasmettere "i dati sensibili oggettivi" ha sostenuto di non poter invece comunicare "pareri, valutazioni e giudizi";

VISTA la nota del 5 settembre 2008 nella quale, tra l´altro, la ricorrente, a sostegno della fondatezza della propria richiesta, ha inviato copia della comparsa di costituzione e risposta (datata 7 luglio 2008) con la quale si sono appunto costituiti dinanzi al Tribunale di Torino (in relazione a un´azione risarcitoria promossa dalla sig.a XY) l´Azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino e i sanitari che avevano effettuato l´intervento chirurgico cui l´odierna ricorrente era stata sottoposta;

CONSIDERATO che le perizie medico-legali redatte in ambito assicurativo, alla luce dell´art. 4, comma 1, lett. b), e dell´art. 8, comma 4, del Codice, contengono dati personali dell´interessato anche nella parte contenente valutazioni e giudizi che lo riguardano e che, anche rispetto a questi ultimi, è possibile esercitare, salvo che per la rettificazione e l´integrazione, i diritti di cui all´art. 7 del Codice medesimo;

CONSIDERATO che l´art. 8, comma 2, lettera e), del Codice, prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 7 del medesimo Codice limitatamente al periodo durante il quale dallo stesso potrebbe derivarne pregiudizio per l´esercizio del diritto in sede giudiziaria e che la valutazione dell´esistenza di tale effettivo pregiudizio deve essere effettuata dal Garante, caso per caso, sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti;

RILEVATO che in ordine ai dati personali di tipo identificativo o comunque non valutativi il ricorso deve essere accolto, non essendosi ancora concretizzata la generica disponibilità a comunicarli manifestata al riguardo dal titolare del trattamento; rilevato che deve essere quindi ordinato a Studio Ravinale s.n.c. di comunicare alla ricorrente tali informazioni, nelle forme e nei modi di cui all´art. 10 del Codice, entro il 20 ottobre 2008, dando comunicazione di tale adempimento entro la stessa data anche a questa Autorità;

RILEVATO che il ricorso deve essere accolto anche in riferimento alla richiesta della ricorrente di accedere ai dati personali di tipo valutativo contenuti nella perizia in questione. Nel caso di specie non può essere infatti invocato il disposto dell´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice (cui peraltro la resistente ha fatto riferimento generico e indiretto). Dalla documentazione in atti risulta infatti che dall´inizio del luglio 2008 la perizia richiesta è stata depositata dall´azienda ospedaliera e dai sanitari citati in giudizio dalla sig.a XY (soggetti per conto dei quali ha agito Studio Ravinale s.n.c. nella gestione iniziale della controversia) quale allegato alla loro comparsa di costituzione; con ciò, sono pertanto venute a cadere le cautele rispetto a una completa ostensione dei dati che in una fase precedente l´effettiva instaurazione della controversia risarcitoria avrebbero potuto giustificare il differimento dell´accesso a tali dati personali; ritenuto pertanto che la società resistente dovrà comunicare alla ricorrente anche le informazioni di tipo valutativo contenute nella perizia in questione, sempre entro il predetto termine del 20 ottobre 2008, dando parimenti comunicazione al Garante di tale adempimento entro la medesima data;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Studio Ravinale s.n.c. nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta della ricorrente di accedere a tutti i dati personali che la riguardano sia di tipo oggettivo, sia di tipo valutativo contenuti nella perizia medico-legale in questione e ordina a Studio Ravinale s.n.c. di corrispondere a tale richiesta, nelle forme e nei modi di cui all´art. 10 del Codice, entro il 20 ottobre 2008, dando conferma di tale adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Studio Ravinale s.n.c., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 18 settembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1555808
Data
18/09/08

Tipologie

Decisione su ricorso