g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 25 settembre 2008 [1555839]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1555839]

Provvedimento del 25 settembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO l´interpello preventivo inviato il 14 febbraio 2008 con il quale XY aveva chiesto a Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., di cui è dipendente, di accedere agli eventuali dati personali che lo riguardano contenuti in una serie di documenti relativi a un procedimento giudiziario dallo stesso avviato nei confronti della Cassa dinanzi al Tribunale di Chieti, in funzione di giudice del lavoro (n.r.g.c.l. 364/01), e definito con sentenza in data 31 gennaio 2008;

RILEVATO che il Garante, con decisione adottata il 9 dicembre 2004 nell´ambito di un procedimento avviato ai sensi degli artt. 145 e ss. del Codice tra le stesse parti, ha rigettato un´istanza di accesso ai dati contenuti in varia documentazione relativa al medesimo procedimento giudiziario, rilevando che, ai sensi dell´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, il diritto di accesso rispetto a tali dati avrebbe potuto essere esercitato soltanto una volta venute meno le esigenze di difesa del titolare del trattamento rappresentate con riferimento all´esistenza di due procedimenti giudiziari avviati dal ricorrente nei propri confronti (di cui uno è quello rubricato al n.r.g.c.l. 364/01); rilevato che analoga decisione di rigetto è stata adottata da questa Autorità in data 14 dicembre 2007  a seguito di un ricorso presentato dal medesimo interessato con riferimento a dati personali contenuti in documentazione attinente allo stesso procedimento giudiziario;

VISTO il riscontro datato 17 marzo 2008 con il quale la resistente, per mezzo del proprio legale, avv. Vittorio Supino, aveva comunicato di non voler dar corso alla richiesta di accesso del ricorrente, ai sensi dell´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, dal momento che la sentenza del 31 gennaio 2008 non era ancora definitiva e che continuava quindi a sussistere il rischio che tale accesso potesse arrecare pregiudizio al diritto di difesa della banca;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 17 giugno 2008, presentato da XY nei confronti di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., con il quale il ricorrente ha ribadito la richiesta di accedere ai dati di cui all´interpello del 14 febbraio 2008, sostenendo che tale richiesta sarebbe stata rigettata dall´istituto di credito "con la formula del silenzio-rifiuto";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 luglio 2008 con la quale questa Autorità ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso in relazione agli elementi posti a fondamento della domanda dal momento che, dalla documentazione dallo stesso allegata, risulta che il titolare del trattamento abbia fornito riscontro all´interpello preventivo con la citata nota del 17 marzo 2008;

VISTA la nota pervenuta via fax il 14 luglio 2008 con la quale l´interessato ha dichiarato di aver proposto il ricorso poiché il titolare del trattamento non avrebbe fornito idoneo riscontro al proprio interpello preventivo, non rilevando –a suo avviso– "quanto rappresentato dall´avv. Vittorio Supino (…), avendo [quest´ultimo] omesso di allegare la procura con cui gli sarebbe stato dato incarico di rappresentare nell´occasione la Carichieti S.p.A.";

RILEVATO che, alla luce della documentazione in atti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, con la nota del 17 marzo 2008 a firma dell´avv. Vittorio Supino –legale al quale risulta peraltro essere stata conferita una procura riferita a tutti i procedimenti avviati dal sig. XY in materia di protezione dei dati personali e per il riscontro agli interpelli di cui agli artt. 8 e s. del Codice (procura inviata più volte al ricorrente e a questa Autorità nel corso dei precedenti procedimenti che hanno interessato le stesse parti e che non risulta essere stata revocata)–, la Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. –che, in qualità di titolare del trattamento, deve rispondere agli interpelli preventivi nelle forme e nei modi previsti dall´art. 10 del Codice (che non contempla la necessaria allegazione di copia di una procura nel caso di risposta fornita per il tramite di un legale)– risulta aver fornito un idoneo riscontro all´interpello preventivo avanzato dal ricorrente il 4 febbraio 2008;

RILEVATO che con tale riscontro il titolare del trattamento ha negato l´accesso in questione richiamando l´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice in ragione della nota situazione contenziosa tra le parti e tenuto conto che la sentenza resa in data 31 gennaio 2008 sul richiamato procedimento n.r.g.c.l. 364/01 avrebbe potuto ancora formare oggetto di appello; rilevato che, in effetti, dalla documentazione in atti, risulta che, all´epoca dell´interpello preventivo, la sentenza relativa al predetto procedimento non era ancora definitiva dal momento che, sebbene il suo dispositivo fosse già stato reso noto nel gennaio 2008, le sue motivazioni risultano essere state depositate solo in data 18 aprile 2008; ritenuto quindi legittimo il differimento all´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice invocato da Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con il citato riscontro, essendo ancora sussistente, in tale momento, il rischio che l´accesso ai dati richiesti dal ricorrente arrecasse al titolare del trattamento un pregiudizio al proprio diritto di difesa così come riconosciuto da questa Autorità già in occasione dei precedenti ricorsi relativi a documentazione attinente al medesimo procedimento giudiziario;

RITENUTA quindi, alla luce della documentazione in atti, e visto il disposto di cui all´art. 149, comma 1, del Codice, la necessità di dichiarare la manifesta infondatezza del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

DICHIARA

manifestamente infondato il ricorso.

Roma, 25 settembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1555839
Data
25/09/08

Tipologie

Decisione su ricorso