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Provvedimento del 25 settembre 2008 [1555889]

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[doc. web n. 1555889]

Provvedimento del 25 settembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante l´8 maggio 2008 nei confronti di Boscolo Hotels S.p.A. con il quale XY, nel contestare la liceità del trattamento di dati personali che lo riguardano contenuti in tre telegrammi (uno dei quali gli è stato anche consegnato "brevi manu" dal direttore della struttura alberghiera presso cui lo stesso lavorava) con i quali la società, di cui è stato dipendente, gli ha comunicato, dapprima, l´avvio di un procedimento disciplinare e, poi, il suo licenziamento, ha ribadito le richieste, formulate con due interpelli preventivi ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), volte a conoscere le finalità e le modalità del trattamento effettuato mediante l´inoltro di tali telegrammi, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati; rilevato che il ricorrente ha chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 maggio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 30 giugno 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria inviata via fax il 3 giugno 2008 con la quale la società resistente ha fornito riscontro alle richieste del ricorrente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, comunicando le finalità e le modalità del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e precisando l´ambito di conoscibilità dei dati del ricorrente; rilevato che, al riguardo, la società ha precisato che il direttore della struttura alberghiera di Roma è stato informato necessariamente del provvedimento di sospensione del ricorrente, dovendo assicurarsi, in qualità di "delegato ad esercitare il potere direttivo e disciplinare per conto dell´impresa nell´ambito dei locali (…) dove il sig. XY ha prestato la propria attività lavorativa", "dell´esatto rispetto degli obblighi di legge, fra gli altri, in materia di procedimenti disciplinari ex l. 300/1970 e di sicurezza sul lavoro ex d.lg. 626/1994" e, in particolare, che questi non permanesse indebitamente sul luogo di lavoro; rilevato che la società ha inoltre comunicato di non aver designato alcun responsabile del trattamento e di aver utilizzato i telegrammi quale mezzo di comunicazione con l´interessato, in conformità a quanto previsto dalla legge, quale "forma equipollente rispetto alla raccomandata a/r", "tenuto conto delle controversie pendenti e della necessità di procedere a comunicazioni con efficacia legale, anche ai fini probatori, in vista di un eventuale giudizio";

VISTE le memorie depositate il 3 e il 17 luglio 2008 con le quali il ricorrente, nel sottolineare che il riscontro della società è pervenuto solo dopo la presentazione del ricorso, ha ribadito la richiesta volta a conoscere i soggetti che, in qualità di incaricati, siano venuti a conoscenza dei dati contenuti nei telegrammi in questione e ha ribadito l´asserita illiceità dell´utilizzo del telegramma per le comunicazioni lamentando che tale modalità avrebbe consentito anche a terzi (quali, ad esempio, i dipendenti del servizio postale) di conoscere i dati in esso contenuti;

VISTA la nota datata 29 agosto 2008 con la quale la resistente, nel ribadire di non aver posto in essere alcuna comunicazione o diffusione indebita di dati personali relativi al ricorrente dal momento che tutte le comunicazioni "destinate al XY sono avvenute mediante invio di comunicazioni nominativamente indirizzate al ricorrente (via raccomandata a/r e telegramma)", ha precisato i soggetti che, in qualità di incaricati, sono venuti a conoscenza dei dati in questione ("trattasi in particolare degli incaricati della direzione risorse umane, legale e del direttore dell´Hotel (…) ove il XY prestava la sua attività");

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, alla luce dei riscontri forniti dalla resistente che, dalla documentazione in atti, risulta aver messo a disposizione del ricorrente, seppure solo a seguito di ricorso, tutte le informazioni da questi richieste ai sensi dell´art. 7, comma 2, del Codice anche in relazione alle finalità e modalità di trattamento dei dati effettuato mediante l´utilizzo del telegramma per le comunicazioni allo stesso indirizzate, utilizzo che risulta allo stato lecito alla luce della disciplina normativa di settore (cfr. art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300, art. 2 l. 15 luglio 1966, n. 604 e artt. 29 e 30 del ccnl per i dirigenti delle aziende dell´industria alberghiera) e della giurisprudenza in materia (cfr. Corte Cass., 11 aprile 1980, n. 2319 e 23 ottobre 2000, n. 13959);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della società resistente nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Boscolo Hotels S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 25 settembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1555889
Data
25/09/08

Tipologie

Decisione su ricorso