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Provvedimento del 18 settembre 2008 [1555898]

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[doc. web n. 1555898]

Provvedimento del 18 settembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza formulata il 15 febbraio 2008 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), con la quale XY aveva chiesto a Fincantieri S.p.A., di cui è dipendente in servizio presso lo stabilimento di Monfalcone, la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano, con particolare riferimento a quelli contenuti nelle "schede di valutazione personale redatte periodicamente dai propri superiori in tutto il periodo di lavoro svolto nell´azienda", nonché l´indicazione dell´origine dei dati stessi, della logica, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, dei soggetti o delle categorie di soggetti cui i medesimi dati sono stati comunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili eventualmente designati;

VISTO il ricorso regolarizzato il 28 aprile 2008, presentato da XY nei confronti di Fincantieri S.p.A. con il quale il ricorrente, nel comunicare di non aver ottenuto riscontro all´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico della società resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 aprile 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 24 giugno 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria pervenuta via fax il 15 maggio 2008 con la quale la società resistente, nel fornire riscontro alle richieste del ricorrente, ha trasmesso "copia della scheda di valutazione per il periodo 01.01.2005/31.12.2005" dichiarando che "successivamente a tale periodo non sono state redatte ulteriori schede di valutazione a suo nome";

VISTE le note datate 20 maggio 2008 e 23 maggio 2008 con le quali il ricorrente ha lamentato l´incompletezza del riscontro fornito dalla controparte, la quale non ha comunicato i dati personali contenuti in "tutte le schede di valutazione redatte periodicamente dai propri superiori nel corso di tutto il periodo di lavoro svolto nell´azienda (dall´anno 2001 all´anno 2008)" e ha precisato che, per quanto attiene alle "valutazioni antecedenti al periodo 1.1.2005, l´ex diretto superiore Sig. (...) mi ha confermato verbalmente di averle comunicate alla direzione del Personale come da prassi (...)";

VISTA la nota pervenuta via fax il 9 giugno 2008 con la quale Fincantieri S.p.A., nel trasmettere copia delle schede di valutazione relative al periodo antecedente al 1° gennaio 2005, ha precisato che, "per mero disguido", i documenti citati "non erano stati allegati alla nostra del 14 maggio 2008" e che non vi era motivo di non consegnare tali informazioni (...) anche in considerazione del fatto che grazie alla scheda di valutazione sopra richiamata (...) il ... contratto di lavoro è stato trasformato a tempo indeterminato (...)"; visto che nella medesima nota la resistente ha dichiarato che "non esistono altre valutazioni nella …scheda personale" del ricorrente;

VISTA la nota del 30 giugno 2008 con la quale il ricorrente, nel sottolineare il "grave ed ingiustificato ritardo" del riscontro fornito da controparte, ha contestato "nel merito i giudizi contenuti nelle schede di valutazione trasmesse" dalla società resistente;

VISTA la nota pervenuta via fax il 17 luglio 2008 con la quale la società resistente, nel precisare di aver già messo a disposizione del ricorrente "tutta la documentazione contenuta nel suo fascicolo personale", ha sottolineato come "il merito delle valutazioni contenute nelle schede, nonché la legittimità o meno di non formulare schede valutative per alcuni anni (…) non possono essere oggetto del presente giudizio";

CONSIDERATO che il ricorso viene preso in considerazione con esclusivo riferimento alla richiesta di accesso (e alle altre posizioni giuridiche tutelate dall´art. 7 del Codice) e che questa Autorità non ha alcuna competenza in ordine  alle contestazioni mosse dal ricorrente in ordine al merito dei giudizi contenuti nelle schede di valutazione; ciò anche tenendo conto del disposto dell´art. 8, comma 4, del Codice secondo cui l´esercizio dei diritti di cui all´art. 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo (quali i dati personali contenuti nelle schede di valutazione), può avere luogo salvo che concerna la richiesta di rettificazione o di integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo (quali appunto quelli contenuti nelle schede valutative in questione);

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito, seppure dopo la presentazione del ricorso, un sufficiente riscontro alle istanze dell´interessato, avendo, in particolare, attestato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") "che non esistono altre valutazioni" relative all´interessato oltre quelle allo stesso già consegnate;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Fincantieri S.p.a. in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste del ricorrente, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Fincantieri S.p.a., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 18 settembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1555898
Data
18/09/08

Tipologie

Decisione su ricorso