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Provvedimento del 25 settembre 2008 [1556152]

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[doc. web n. 1556152]

Provvedimento del 25 settembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 17 giugno 2008 e presentato in via d´urgenza, ex art. 146 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), nei confronti di Rcs quotidiani S.p.A. (in qualità di editore del quotidiano "Corriere della Sera"), Editoriale Libero s.r.l. (in qualità di editore del quotidiano "Libero"), Gruppo editoriale L´Espresso S.p.A. (in qualità di editore del quotidiano "La Repubblica"), Società europea di edizioni S.p.A. (in qualità di editore del quotidiano "Il Giornale"), Nuova editoriale sportiva s.r.l. (in qualità di editore del quotidiano "Tuttosport"), Il Sole 24 Ore S.p.A. (in qualità di editore del quotidiano "Ilsole24ore.com"), Edizioni riformiste società coop. (in qualità di editore del quotidiano "Il Riformista") e Il Messaggero S.p.A. (in qualità di editore del quotidiano "Il Messaggero"), con il quale XY, HK e JW, rappresentati e difesi dall´avv. Stefano Gagliardi, in relazione alla pubblicazione sulle predette testate giornalistiche di informazioni che li riguardano relative al contenuto di alcune intercettazioni telefoniche raccolte nell´ambito di un procedimento penale al quale gli stessi sarebbero estranei, si sono opposti alla loro ulteriore diffusione e ne hanno chiesto la cancellazione dagli archivi delle resistenti, anche "al fine di evitare l´ulteriore pregiudizio grave e irreparabile della diffusione di dati riservati"; ciò, dal momento che, a parere dei ricorrenti, la diffusione di informazioni relative alle "conversazioni private" in cui gli stessi sarebbero "solo terzi interlocutori di uno tra i soggetti indagati", "consentita esclusivamente dalla fuga di notizie presso la Procura di Milano", sarebbe suscettibile di ingenerare loro un danno ingiusto all´immagine, all´onore e alla riservatezza nella misura in cui li associa a "indagini (…) relative ad un traffico di sostanze stupefacenti (nonostante l´attività degli investigatori non li riguardasse affatto)";

RILEVATO che, mediante il medesimo ricorso, i ricorrenti hanno chiesto anche agli editori resistenti, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, di conoscere l´origine dei dati personali in questione e le modalità del loro trattamento, nonché di ottenere la conferma dell´esistenza di "ulteriori dati analoghi" a quelli già pubblicati; rilevato che i ricorrenti hanno chiesto altresì di porre a carico delle controparti le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 giugno 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché il verbale dell´audizione del 9 luglio 2008;

VISTE le diverse memorie con le quali gli editori resistenti, prima dell´audizione delle parti, nel rappresentare ciascuno la peculiarità della propria pubblicazione rispetto alle altre e nel lamentare la genericità delle contestazioni mosse dai ricorrenti che di tale peculiarità non avrebbero tenuto conto (solo alcune testate giornalistiche hanno, ad esempio, riportato frasi "virgolettate" –il "Corriere della sera" e la "Repubblica" il 15 maggio 2008 e "Libero" il giorno successivo–; altre invece hanno riportato in modo indiretto alcuni dei contenuti intercettati –"Il Giornale"– o solo la notizia relativa alle intercettazioni –"Il Messaggero", "ilsole24ore.com", "Tuttosport"–, mentre "Il Riformista" ha pubblicato dei "riferimenti satirici alle intercettazioni (…) frutto (…) di fantasia"), hanno eccepito l´inammissibilità del ricorso per l´assenza di un corretto inoltro dell´interpello preventivo di cui all´art. 146 del Codice (tenuto conto che i diritti di cui all´art. 7 del Codice sono stati fatti valere dai ricorrenti contestualmente alla proposizione del ricorso), nonché per la mancanza del pregiudizio imminente e irreparabile che consente di prescindere dall´inoltro dell´interpello preventivo al titolare del trattamento; rilevato, inoltre, che i resistenti, nel considerare che nessun dato relativo a JW risulta essere stato trattato in riferimento alle intercettazioni, hanno dichiarato di non detenere ulteriori dati rispetto a quelli già pubblicati e di non ritenere di dover aderire all´opposizione all´ulteriore diffusione e alla correlata richiesta di cancellazione, ritenendo tutti che il trattamento dei dati personali in questione è stato effettuato in modo lecito nell´ambito dell´esercizio del diritto di cronaca e nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione; ciò, riguardo ad una vicenda che, per la qualificazione dei protagonisti (noti personaggi del mondo dello sport) e l´originalità del fatto (frequentazioni degli stessi con soggetti coinvolti in un´inchiesta penale) era di rilevante interesse pubblico;

RILEVATO, inoltre, che Editoriale Libero s.r.l. (rappresentata e difesa dall´avv. Antonio Conte) –con le memorie del 2 luglio e del 9 settembre 2008–,  Società europea di edizioni S.p.A. (rappresentata e difesa dall´avv. Salvatore Lo Giudice) –con la memoria del 4 luglio 2008– e Edizioni riformiste soc. coop. (rappresentata e difesa dall´avv. Fabio Viglione) –con quelle del 9 luglio e del 16 settembre 2008– hanno sostenuto che il ricorso sarebbe inammissibile anche per l´invalidità della procura rilasciata dai ricorrenti in quanto non autenticata dal difensore che poi ha sottoscritto l´atto;

VISTE le memorie del 3 e 30 luglio 2008 con le quali i ricorrenti, nell´indicare gli articoli e i relativi passi che reputano particolarmente lesivi della propria riservatezza, hanno ritenuto al contrario ammissibile il ricorso proposto, sia in ordine alla validità della procura conferita al legale, sia con riferimento ai presupposti di cui all´art. 146, comma 1, del Codice; ciò, tenuto conto che, "proprio con la finalità di evitare il trattamento delle informazioni riservate dei ricorrenti", prima della pubblicazione degli articoli, il "Corriere della sera" sarebbe stato esortato ad "astenersi dalla pubblicazione della notizia inerente le intercettazioni stesse" e che, "analogamente e, dunque, con il medesimo scopo, il comunicato stampa del 15.5.2008 aveva tentato di fermare la pubblicazione della notizia e, per essa, l´utilizzo delle informazioni riservate scaturenti dalle intercettazioni illecitamente pubblicate" da parte degli altri editori; rilevato inoltre che, secondo i ricorrenti, sussistevano comunque, al momento della presentazione del ricorso, le "ragioni di urgenza che legittimavano la valutazione nel merito delle domande", considerato che la divulgazione delle notizie in questione avrebbe "fortemente compromesso la carriera dei ricorrenti (…) e consentito la diffusione di un (…) giudizio di riprovevolezza che compromette fortemente l´immagine degli sportivi, accostati a vicende di mafia e traffico di sostanze stupefacenti";

VISTE le successive memorie degli editori resistenti (e, tra esse, quella del 12 settembre 2008 di Rcs quotidiani S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Caterina Malavenda, quella del 16 settembre 2008 del Gruppo editoriale L´Espresso S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Ripa di Meana, Maurizio Martinetti, Vanessa Giovanetti e Chiara Lembi, quella del 1° settembre 2008 di Nuova editoriale sportiva s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Cavasola e Fabrizio Spagnolo, nonché la memoria del 16 settembre 2008 del Il Sole 24 Ore S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Gerolamo Pellicanò e quella del 15 settembre 2008 de Il Messaggero S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Cavasola e Leonarda Siliato) che hanno insistito sull´inammissibilità del ricorso, rilevando che non sussisterebbe e non sarebbe in alcun modo stato dimostrato dai ricorrenti il pregiudizio imminente e irreparabile che agli stessi sarebbe derivato dal decorso dei quindici giorni previsti per l´inoltro dell´interpello preventivo ai titolari del trattamento; ciò, tenuto anche conto che il ricorso risulta essere stato presentato al Garante un mese dopo la pubblicazione degli articoli oggetto di contestazione e che non possono essere qualificati quali validi interpelli preventivi né la missiva inviata al solo "Corriere della sera" (missiva che, ad avviso di Rcs quotidiani S.p.A., avrebbe peraltro avuto "il solo scopo dichiarato di impedire la pubblicazione del primo dei due articoli contestati, mediante la minaccia di una richiesta di danni "di enorme entità""), né il generico "comunicato stampa" richiamato dai ricorrenti;

RITENUTO di dover anzitutto disattendere l´eccezione relativa all´invalidità della procura apposta a margine del ricorso presentato dai ricorrenti per mancata autentica delle sottoscrizioni dei ricorrenti da parte del legale, dal momento che la firma del difensore apposta in chiusura del testo del ricorso nel quale il mandato è stato inserito consente di considerare soddisfatta l´esigenza di certificazione da parte del difensore dell´autografia delle sottoscrizioni dei conferenti richiesta dall´art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. (cfr., al riguardo, Cass. Sez. un., 28 novembre 2005, n. 25032);

RITENUTO, tuttavia, che, nel caso di specie, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice in quanto difetta dei presupposti previsti dall´art. 146, comma 1, del medesimo (interpello preventivo ai titolari ai sensi dell´articolo 8, comma 1, oppure indicazione del pregiudizio imminente e irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima); ciò, tenuto anche conto che la valutazione circa la sussistenza di tali presupposti può formare oggetto di valutazione da parte del Garante sia prima dell´inoltro del ricorso alla controparte, sia nel corso del procedimento;

RITENUTO infatti che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non possono essere considerati quali validi interpelli preventivi né la "diffida" alla pubblicazione di conversazioni private datata 14 maggio 2008 –trasmessa peraltro solo a Rcs quotidiani S.p.A. per conto dei soli XY e HK da parte del legale che non risulta neanche aver allegato copia della procura a tal fine conferitagli– né il comunicato stampa del 15 maggio 2008 (della cui ricezione da parte degli editori resistenti non è stata comunque fornita prova e che, sulla base del testo disponibile in atti, risulterebbe essere stato inviato ad altre testate giornalistiche), dal momento che gli stessi non denotano alcun esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice e che dunque non avrebbero potuto quindi indurre i titolari del trattamento a ritenere di dover fornire un riscontro nei modi di cui all´art. 10 del Codice; ritenuto inoltre che, alla luce della documentazione in atti, non risulta neanche comprovato il pregiudizio "imminente e irreparabile" che sarebbe potuto derivare ai ricorrenti dal decorso del breve termine previsto dall´art. 146, comma 2, del Codice per il corretto esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del medesimo Codice; ciò, considerato anche che l´ipotizzato pregiudizio alla data di presentazione del ricorso (che è stato proposto un mese dopo la pubblicazione delle informazioni in questione), atteso il tipo e l´entità del danno invocato, doveva considerarsi, semmai, già configurato;

RILEVATO che la presente dichiarazione di inammissibilità preclude la possibilità di esaminare in questa sede il ricorso nel merito, lasciando tuttavia impregiudicata la possibilità per i ricorrenti di tutelare nelle sedi competenti, se del caso, i propri diritti con riferimento a eventuali profili ritenuti diffamatori o altrimenti lesivi di propri diritti;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 25 settembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1556152
Data
25/09/08

Tipologie

Decisione su ricorso