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Provvedimento del 6 ottobre 2008 [1559162]

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[doc. web n. 1559162]

Provvedimento del 6 ottobre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale Pasquale Ciofi, con specifico riguardo alla mancata ricezione della comunicazione di avvenuto deposito di un atto giudiziario notificato a mezzo raccomandata a/r, nonché alla mancata restituzione del plico (mai consegnato al destinatario) contenente il medesimo atto, aveva chiesto a Poste italiane S.p.A., tra l´altro, la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, l´indicazione dell´origine di tali dati, delle modalità, della logica e delle finalità del trattamento, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 16 maggio 2008 da Pasquale Ciofi, rappresentato e difeso dall´avv. Marcello Pezzi, nei confronti di Poste italiane S.p.A., con il quale il ricorrente, nel comunicare di non aver ottenuto riscontro all´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento, formulando anche alcune istanze non comprese fra i diritti tutelati dall´art. 7 del Codice;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 maggio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 7 luglio 2008 con la quale l´Autorità ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 10 giugno 2008 con la quale Poste italiane S.p.A., nel fornire chiarimenti in ordine alla procedura che ha riguardato la giacenza della "raccomandata atti giudiziari" in questione e il rinvio al mittente del medesimo "plico in restituzione", ha dichiarato che "purtroppo, durante le fasi di transito previste dalle procedure interne presso il centro meccanizzato di smistamento, la raccomandata è risultata smarrita e conseguentemente il responsabile del centro stesso (…) ha provveduto in data 26 marzo 2008 a presentare regolare denuncia al comando gruppo Guardia di finanza di Fiumicino aeroporto (…)"; visto che nella medesima nota  la resistente ha dichiarato che "stiamo disponendo a suo nome il versamento dell´indennizzo previsto, conformemente alla legislazione vigente in materia postale (…) per il mancato recapito del plico in restituzione";

VISTA la nota anticipata via fax il 12 maggio 2008 con la quale il ricorrente, nel ritenere "non soddisfacente" il riscontro fornito dalla controparte alle richieste formulate nell´istanza di cui all´art. 7 del Codice, ha evidenziato come la resistente si sia "accorta tardivamente dell´avvenuto smarrimento del plico, presentando denuncia solo in data 26 marzo 2008, curiosamente un giorno prima del ricevimento della richiesta ex art. 7 del d.lg. n. 196/2003";

VISTA la nota datata 30 giugno 2008 con la quale la società resistente, nel ricostruire nuovamente la vicenda, ha ribadito la legittimità del proprio operato e ha fornito ulteriori elementi di riscontro all´istanza del ricorrente, con particolare riguardo all´indicazione delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché ai soggetti cui i dati sono stati comunicati;

VISTO che non sono pervenute ulteriori note di replica da parte del ricorrente; rilevato, peraltro, che il ricorso previsto dagli artt. 145 e ss. del Codice può essere proposto solo per soddisfare specifiche richieste -previamente formulate al titolare del trattamento che non abbia fornito alle stesse un idoneo riscontro- con esclusivo riferimento alle particolari situazioni soggettive tutelate dall´art. 7 del Codice;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Poste italiane S.p.A. nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Poste italiane S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 6 ottobre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1559162
Data
06/10/08

Tipologie

Decisione su ricorso