Provvedimento del 6 ottobre 2008 [1559188]
Provvedimento del 6 ottobre 2008 [1559188]
[doc. web n. 1559188]
Provvedimento del 6 ottobre 2008
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale XY aveva chiesto a Vodafone Omnitel N.V. la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano (con specifico riguardo a un´utenza telefonica mobile di cui l´interessato, sulla base delle risultanze di un verbale di perquisizione a suo carico, sarebbe risultato intestario), nonché, eventualmente, di conoscere i dati relativi alle chiamate "in entrata e in uscita" sulla medesima utenza telefonica nel periodo 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2006;
VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 16 maggio 2008, presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Ottavio Maria Capparella, nei confronti di Vodafone Omnitel N.V., con il quale il ricorrente, nel comunicare di non aver ottenuto riscontro all´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 maggio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alla predetta richiesta, nonché la successiva nota del 1° luglio 2008 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota anticipata via fax il 12 giugno 2008 con la quale la società resistente, nello scusarsi di non aver fornito tempestivo riscontro a causa di "un errore nello smistamento della posta", ha dichiarato di non poter comunicare "i dati di traffico richiesti, relativi all´utenza n. (…), in quanto dalle verifiche effettuate sui sistemi informatici, tale utenza non risulta intestata al ricorrente";
VISTA la nota pervenuta via fax il 20 giugno 2008 con la quale il ricorrente ha sottolineato che la resistente, limitandosi ad affermare che "l´utenza n. (…) non risulta intestata al ricorrente", non ha chiarito se l´interessato risultasse o meno intestatario della medesima utenza anche nel periodo 1° gennaio 2006-31 dicembre 2006; periodo rilevante ai fini delle investigazioni difensive cui la richiesta di accesso ai dati di traffico è funzionale;
VISTA la nota pervenuta via fax il 30 luglio 2008 con la quale Vodafone Omnitel N.V. ha precisato che "nel periodo 1/1/2006-31/12/2006" l´interessato "non risulta essere stato intestatario dell´utenza n. (…) e per tale ragione la scrivente è impossibilitata a fornire i dati di traffico richiesti (…)";
RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;
VISTA la documentazione in atti;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, nella misura di 250 euro a carico della resistente;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Vodafone Omnitel N.V., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 6 ottobre 2008
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli