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Provvedimento del 22 ottobre 2008 [1565106]

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[doc. web n. 1565106]

Provvedimento del 22 ottobre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, regolarizzato il 30 maggio 2008, presentato al Garante da XY (rappresentata e difesa dall´avv. Massimo Bettiol), nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore KZ, nei confronti della Direzione didattica II Circolo di Mogliano Veneto, con il quale la ricorrente ha ribadito le richieste formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) volte a conoscere le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali riguardanti il minore contenuti in una "griglia di osservazione" predisposta dall´istituto scolastico e allegata al documento di valutazione del primo quadrimestre dell´anno scolastico 2007-2008, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che la ricorrente ha chiesto altresì il blocco dei dati in questione e si è opposta al loro ulteriore trattamento ritenendoli eccedenti e non pertinenti "rispetto alle finalità di istruzione istituzionalmente affidate" all´istituto scolastico (specie laddove riferite ad "aspetti della personalità e della salute" del figlio) e trattati in assenza di una previa informativa; rilevato che la ricorrente ha chiesto anche di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 giugno 2008  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché la successiva nota dell´8 luglio 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 20 giugno 2008 con la quale il dirigente dell´istituto resistente, ritenendo lecito il trattamento delle informazioni contenute nella contestata griglia considerata alla stregua di "una consueta raccolta di osservazioni sistematiche che, secondo quanto concordato con la stessa famiglia fin da settembre 2007, avrebbe dovuto costituire la base di un sereno e comune confronto per verificare i progressi del bambino", ha dichiarato di aver "inviato l´originale del documento di valutazione (…), con la griglia allegata" all´istituto scolastico presso cui il minore è stato trasferito nel febbraio 2008 e di aver distrutto le copie della stessa in suo possesso; vista anche la nota del 30 giugno 2008 con la quale l´istituto scolastico ha comunicato di aver estratto copia dello schema della griglia in questione dal sito Internet di un altro istituto scolastico;

VISTA la memoria datata 27 giugno 2008 e il verbale dell´audizione del 30 giugno 2008 in cui la ricorrente ha ribadito di ritenere illecito il trattamento dei dati contenuti nella griglia –che, a suo avviso, "ad esclusione di quelli riportati sotto la definizione "discipline scolastiche"", atterrebbero "a valutazioni di ordine medico e neuropsichiatrico eccedenti e non pertinenti alle finalità dell´istruzione scolastica"– rispetto al quale nessuna informativa sarebbe stata fornita ai genitori e ha quindi insistito nelle proprie richieste;

VISTA la memoria del 28 luglio 2008 con la quale il dirigente scolastico ha ribadito la liceità del trattamento effettuato, rilevando di aver più volte rappresentato ai genitori del minore l´opportunità di utilizzare una scheda che permettesse di valutare "soprattutto le positività ed i successi riscontrati nel bambino (cosa sa, cosa sa fare, come e fino a che punto)" e che tale attività rientra tra gli scopi che la scuola primaria deve perseguire essendo "obbligatorio per legge considerare non soltanto gli aspetti squisitamente disciplinari (esempio: lettura, comprensione, calcolo…ecc.) ma anche quelli legati alla sfera personale (autonomia, rapporti con gli altri, comportamento nel gioco e in classe, ecc.)"; rilevato che la direzione didattica resistente ha ribadito che i dati in questione sono stati raccolti e conservati nel fascicolo personale del minore poi trasmesso "al successivo circolo di trasferimento, come previsto dalla normativa di legge";

VISTA la memoria datata 27 agosto 2008 con la quale la ricorrente ha insistito nella proprie richieste;

RILEVATO che il ricorso disciplinato dagli artt. 145 e ss. del Codice può essere proposto solo per soddisfare specifiche richieste  formulate - precedentemente e negli stessi termini- nei confronti del titolare del trattamento con esclusivo riferimento alle particolari situazioni soggettive tutelate dall´art. 7 del Codice, nel caso in cui il titolare del trattamento non abbia fornito alle stesse un idoneo riscontro; rilevato che, pertanto, nell´odierna decisione devono essere prese in considerazione esclusivamente le istanze (relative al citato art. 7) già formulate dalla ricorrente nell´interpello preventivo rivolto al titolare del trattamento e in seguito ribadite esplicitamente quali richieste oggetto del ricorso;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle istanze formulate ai sensi dell´art. 7 del Codice, alle quali l´amministrazione resistente ha fornito un sufficiente riscontro nel corso del procedimento, indicando, tra l´altro, finalità e modalità del trattamento effettuato e dichiarando di non conservare più presso i propri archivi i dati personali contenuti nella griglia oggetto di contestazione;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della Direzione didattica II Circolo di Mogliano Veneto nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della Direzione didattica II Circolo di Mogliano Veneto, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 22 ottobre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1565106
Data
22/10/08

Tipologie

Decisione su ricorso