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Provvedimento del 13 ottobre 2008 [1565117]

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[doc. web n. 1565117]

Provvedimento del 13 ottobre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 25 settembre 2008 nei confronti della Banca d´Italia con il quale Nunzia Cuzzocrea, nel richiamare un precedente interpello del 14 luglio 2008, ha chiesto la cancellazione dei dati che la riguardano dagli archivi della Centrale rischi gestita dall´Istituto;

RILEVATO che il Codice, nel disciplinare l´esercizio dei diritti riconosciuti all´interessato con riferimento ai dati che lo riguardano (artt. 7 ss.), nonché la presentazione, il contenuto e il procedimento per i ricorsi (art. 141, comma 1, lett. c), e artt. 145 ss.), individua anche le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 148) e prevede che gli stessi possano essere dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima della loro comunicazione al titolare e al responsabile del trattamento;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 8, comma 2, lettera d), del Codice, i diritti di cui al citato articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente al titolare o al responsabile, o con ricorso ai sensi dell´articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati "da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità";

RILEVATO che in quest´ultima categoria di trattamenti rientrano quelli effettuati presso la Centrale rischi menzionata nel ricorso, tenuto conto delle specifiche disposizioni normative che ne disciplinano allo stato il funzionamento (artt. 53, comma 1, lett. b), 67, comma 1, lett. b), del d.lg. 1 settembre 1993, n. 385–Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia-; delibera Cicr del 29 marzo 1994; provvedimento Banca d´Italia 10 agosto 1995; circolare Banca d´Italia 11 febbraio 1991, n. 139 e successivi aggiornamenti);

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare inammissibile il ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 13 ottobre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1565117
Data
13/10/08

Tipologie

Decisione su ricorso