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Provvedimento del 13 ottobre 2008 [1565135]

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[doc. web n. 1565135]

Provvedimento del 13 ottobre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 21 maggio 2008 nei confronti di B&B Domus Milano s.r.l. con il quale HK s.r.l. (rappresentata e difesa dall´avv. Lucilla Matassini), nel lamentare l´inidoneo riscontro a un interpello preventivo del 6 novembre 2007 (ribadito il 16 aprile 2008), ha manifestato l´opposizione all´ulteriore diffusione del proprio indirizzo postale sul sito Internet della resistente che, in passato e in virtù di un contratto che ha ormai esaurito i suoi effetti, lo aveva utilizzato come suo recapito fiorentino; rilevato che la ricorrente ha infatti sostenuto che, alla luce del recesso dal predetto contratto, non sarebbe giustificata la permanenza sul sito web della resistente (e in altri in cui gli estremi di quest´ultima compaiono) dell´indirizzo postale in questione; rilevato che la ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 maggio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 18 luglio 2008 con la quale questa Autorità ha disposto, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 17 luglio 2008 con la quale la resistente, nel rilevare che l´indirizzo e il numero civico rispetto ai quali la ricorrente manifesta l´opposizione al trattamento non sarebbero univocamente riconducibili a quest´ultima, quanto piuttosto "indistintamente a tutti coloro i quali –persone fisiche o giuridiche che siano– hanno un proprio domicilio" presso il medesimo indirizzo, ha dichiarato di aver comunque "cessato di utilizzare l´indirizzo in Firenze della soc. HK", come si evince dalla pagina del proprio sito Internet, e di aver "comunicato a tutti i suoi interlocutori commerciali il mutamento dei suoi recapiti in Firenze"; ciò, anche nell´interesse primario della società stessa;

VISTA la nota inviata via fax il 3 settembre 2008 con la quale la ricorrente, nel rilevare che l´indirizzo in questione sarebbe un dato che la riguarda (tenuto anche conto che presso lo stesso risultano domiciliati solo altri tre soggetti), preso atto della sua cancellazione avvenuta a seguito del ricorso, ha insistito sulla richiesta relativa alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare inammissibile il ricorso ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. a), del Codice dal momento che lo stesso proviene da un soggetto non legittimato a esercitare i diritti di cui all´art. 7 del Codice con riferimento a un´informazione che, nell´essere trattata senza alcun ulteriore riferimento alla ricorrente, non consente, nel caso di specie, l´identificabilità della stessa e non si configura quindi, in tale contesto, quale dato personale che la riguarda ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. b), del Codice;

RITENUTO di dover compensare le spese tra le parti tenuto conto della peculiarità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 13 ottobre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1565135
Data
13/10/08

Tipologie

Decisione su ricorso