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Provvedimento del 22 ottobre 2008 [1565141]

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[doc. web n. 1565141]

Provvedimento del 22 ottobre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 3 giugno 2008 da XY (rappresentato e difeso dall´avv. Fortunatina Giufrè) nei confronti di Cerved Business Information S.p.A. e Consit Italia S.p.A. (rappresentate e difese dall´avv. Antonio Boccuccia) con il quale il ricorrente, nel contestare il riscontro negativo ricevuto dalle società a un interpello preventivo ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha chiesto al Garante di ordinare a entrambe la cancellazione dai propri archivi dei dati personali che lo riguardano relativi a un pregresso pignoramento immobiliare già oggetto di cancellazione, ritenendo che tale informazione sia trattata in violazione dei princìpi di cui all´art. 11 del Codice in quanto conservata per un periodo superiore a quello necessario agli scopi per i quali la stessa è stata raccolta o successivamente trattata; rilevato inoltre che il ricorrente ha chiesto che le spese per il procedimento siano poste a carico delle controparti;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 giugno 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché le note del 5 e 8 settembre 2008 con le quali questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTE le memorie inviate via fax il 1° e il 2 luglio 2008 con le quali le resistenti hanno comunicato di non poter soddisfare la richiesta del ricorrente dal momento che il trattamento dell´informazione relativa al pignoramento immobiliare sarebbe trattata lecitamente, essendo stata acquisita da archivi pubblici ed essendo corretta e aggiornata come risulta, tra l´altro, dal confronto con le informazioni "rilasciate direttamente dalla Agenzia del Territorio, Ufficio provinciale di HK in data 12 giugno 2008….";

VISTA la memoria inviata via fax il 4 settembre 2008 con la quale il ricorrente ha insistito nella richiesta avanzata con il ricorso, rilevando che "con la cancellazione la trascrizione perde ogni efficacia e viene meno la sua valenza pubblicitaria" e con essa la liceità del trattamento;

RITENUTO di dover dichiarare infondata la richiesta avanzata nei confronti delle resistenti con riferimento ai dati relativi al pignoramento immobiliare con annotazione di cancellazione; dal momento che, alla luce della documentazione in atti, non risulta che gli stessi siano trattati in violazione di legge, avendo per oggetto dati personali (aggiornati) tratti da pubblici registri che possono essere utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice; ciò, fermi restando gli adeguamenti che potrebbero risultare necessari in ordine al rispetto dei princìpi di liceità, correttezza, qualità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati e ai tempi della loro conservazione, in applicazione dei codici deontologici previsti dagli artt. 61, 118 e 119 del Codice con riferimento alla raccolta e al trattamento dei dati personali estratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti tenuti da soggetti pubblici, al trattamento di dati personali effettuati a fini di informazione commerciale, nonché in riferimento all´individuazione di limiti temporali di conservazione dei dati relativi al comportamento debitorio;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 22 ottobre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1565141
Data
22/10/08

Tipologie

Decisione su ricorso