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Provvedimento del 22 ottobre 2008 [1565149]

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[doc. web n. 1565149]

Provvedimento del 22 ottobre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza inviata, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), a Cosimo Musio, in qualità di titolare del dominio "posiziona.org", con la quale Davide Santinoli, nel contestare la ricezione di un messaggio di posta elettronica non sollecitato di natura promozionale, ha chiesto di conoscere l´origine dei dati personali che lo riguardano e di ottenere l´indicazione degli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato; rilevato che con la medesima nota l´interessato si è opposto, altresì, al trattamento dei dati;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 10 luglio 2008 nei confronti di Cosimo Musio, con il quale Davide Santinoli, nel lamentare l´incompletezza del riscontro ottenuto alle richieste previamente formulate nell´istanza ex art. 7 del Codice, ha ribadito in particolare la richiesta di conoscere la fonte precisa dalla quale sarebbe stato ricavato il proprio indirizzo di posta elettronica chiedendo anche di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 luglio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 22 luglio 2008 con la quale il resistente ha integrato i riscontri forniti all´interessato prima della presentazione del ricorso, dichiarando che l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente sarebbe stato acquisito tramite un "software che permette di raccogliere in automatico indirizzi e-mail presenti nelle pagine web scandagliate in base alla chiave di ricerca preventivamente impostata"; rilevato che nella medesima nota il resistente ha dichiarato: "i dati personali del ricorrente, come di qualunque altro destinatario dellacampagna di mailing non sono più in mio possesso perché distrutti contestualmente all´invio della mail promozionale i suoi dati personali non saranno mai più utilizzati dal sottoscritto"; rilevato che il resistente ha altresì precisato che "nessun dato è stato mai ceduto o comunicato a terzi";

VISTA la nota pervenuta via fax il 30 settembre 2008 con la quale il ricorrente, nel sottolineare che "la modalità di acquisizione dell´indirizzo e-mail è stata rivelata solo dietro presentazione del ricorso", ha ribadito la richiesta di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 130 del Codice, anche un´unica comunicazione effettuata mediante posta elettronica per l´invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (come quella contestata) necessita comunque del preventivo consenso dell´interessato (salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo) e che l´eventuale reperibilità di un indirizzo di posta elettronica sulla rete Internet non lo rende, per ciò stesso, liberamente disponibile anche per l´invio di comunicazioni elettroniche non sollecitate;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il resistente fornito un sufficiente riscontro a tutte le richieste formulate dal ricorrente, integrando, dopo la presentazione del ricorso, le informazioni fornite a seguito della presentazione dell´istanza ex art. 7 del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Cosimo Musio nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Cosimo Musio, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 22 ottobre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1565149
Data
22/10/08

Tipologie

Decisione su ricorso