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Provvedimento del 22 ottobre 2008 [1565159]

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[doc. web n. 1565159]

Provvedimento del 22 ottobre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, regolarizzato il 5 giugno 2008, presentato da XY nei confronti di Carrozzeria Fratelli Grasselli di Grasselli Diego e Mirco s.n.c., con il quale il ricorrente ha ribadito le richieste previamente formulate nell´istanza ex art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale aveva chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano (con specifico riferimento ai dati contenuti in due fatture commerciali emesse da un soggetto con cui il ricorrente asserisce di non aver avuto alcun rapporto e relative a riparazioni eseguite sull´autovettura di sua proprietà), nonché l´indicazione dell´origine di tali dati, delle modalità e delle finalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che il ricorrente ha inoltre ribadito la richiesta di cancellazione dei dati che ritiene trattati in violazione di legge con attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati stessi sono stati eventualmente comunicati o diffusi e ha, altresì, chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 giugno 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 10 settembre 2008 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 24 giugno 2008 con la quale la resistente, nel precisare di aver "ricevuto nel mese di agosto 2007 da Autoland s.n.c. l´autovettura Honda Civic (…) intestata al ricorrente, come accertato dalla carta di circolazione presente in auto, per la riparazione interessante la carrozzeria (…)", ha affermato che "all´atto della consegna, la Autoland s.n.c. riferiva di aver comunicato all´interessato di essere sprovvista di carrozzeria all´interno dellaazienda e di avere ricevuto dallo stesso Sig. XY accettazione a che l´auto fosseconsegnata demandandoci ogni attività inerente ai danni subiti dal mezzo compresa la fatturazione. Tale circostanza trova riscontro nella racc. a.r.", di cui ha allegato copia; rilevato che nella medesima nota la resistente ha dichiarato che, a seguito dell´emissione della fattura del 10 settembre 2007, il ricorrente, con e-mail dell´11 dicembre 2007, "comunicava ad Autoland s.n.c., che ci informava sempre via mail, di avere variato i propri dati chiedendoci di modificarli e chiedendo, altresì un incontro per definire la posizione debitoria"; rilevato altresì che la resistente ha precisato che "gli unici dati in nostro possesso sono i dati anagrafici ricavabili dalla carta di circolazione presente in auto e dalla successiva interrogazione al PRA, dati che servono esclusivamente per fini fiscali e contabili" e che i medesimi dati non sono stati comunicati "ad alcun soggetto se non per ragioni di giustizia all´ufficio del giudice di pace di Schio" (in relazione al ricorso per decreto ingiuntivo proposto per ottenere il pagamento delle fatture relative alle riparazioni eseguite);

VISTA la nota del 7 luglio 2008 con la quale il ricorrente, nel lamentare l´avvenuta comunicazione dei dati personali che lo riguardano da parte di Autoland s.n.c. alla carrozzeria F.lli Grasselli senza il suo consenso e in asserita mancanza di informativa, ritiene "inspiegabile" che la fattura emessa dalla resistente "in data 21 febbraio 2008 contenga dati anagrafici presenti nella visura richiesta al PRA in data 23 aprile 2008";

VISTA la nota datata 23 settembre 2008 con la quale la resistente, nel sottolineare come "ogni lamentela relativa a presunte non autorizzate comunicazioni a terzi dei dati personali dovrebbe essere rivolta ad altri", ha  precisato che i dati personali del ricorrente "sono stati ricavati dapprima dalla carta di circolazione presente in auto  (…), successivamente confermati in occasione dell´incontro del 20 febbraio 2008 dal ricorrente medesimo e riconfermati dalla visura PRA";

VISTA la nota anticipata via fax il 2 ottobre 2008 con la quale il ricorrente, nel sottolineare, tra l´altro, la tardività dei riscontri forniti dalla resistente, ha ribadito la richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali, dal momento che non risulta, allo stato della documentazione in atti, che i dati personali del ricorrente di cui alle due fatture commerciali (oggetto di decreto ingiuntivo emesso il 5 maggio 2008 dal giudice di pace di Schio) siano stati illecitamente trattati e che siano, allo stato, conservati in violazione di legge, tenuto anche conto degli obblighi che al titolare del trattamento derivano dall´art. 2220 del codice civile in ordine alla conservazione delle scritture contabili;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle restanti richieste, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle stesse, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

RILEVATO che resta impregiudicata la possibilità, per il ricorrente, di esercitare i diritti di cui all´art. 7 del Codice nei confronti degli altri soggetti che risultano aver trattato dati personali dello stesso in ordine all´acquisto e alle successive operazioni che hanno interessato l´autovettura dello stesso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Carrozzeria Fratelli Grasselli di Grasselli Diego e Mirco s.n.c. nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Carrozzeria Fratelli Grasselli di Grasselli Diego e Mirco s.n.c., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 22 ottobre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1565159
Data
22/10/08

Tipologie

Decisione su ricorso