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Provvedimento del 30 ottobre 2008 [1567258]

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[doc. web n. 1567258]

Provvedimento del 30 ottobre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, regolarizzato il 6 agosto 2008, presentato da XY (rappresentato e difeso dall´avv. Michele Potè), nei confronti di Telecom Italia S.p.A., con il quale il ricorrente (intestatario di un´utenza di telefonia mobile fornita dalla predetta società) ha ribadito la richiesta, avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione di dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), volta ad accedere ai dati personali che lo riguardano relativi al concorso a premio "Compra una suoneria e Vinci con il 448" (avendo l´interessato aderito a tale concorso e ricevuto -sulla citata utenza telefonica- numerosi sms indicanti ognuno una vincita pari a 500 euro, il cui importo complessivo non sarebbe stato però liquidato allo stesso); rilevato che il ricorrente ha, anche, chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 settembre 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota anticipata via fax il 29 settembre 2008 con la quale la società resistente ha comunicato al ricorrente i dati personali che lo riguardano, tra l´altro precisando -in ordine all´asserita vincita dell´interessato- che "verifiche mirate (…) hanno consentito di accertare l´esistenza di un errore (…), dato dall´accidentale inserimento della parola euro in luogo di punti", errore peraltro di agevole riconoscibilità tenuto conto che tutti i messaggi inviati "a seguito degli acquisti delle suonerie contenevano il costante e inequivoco riferimento ai punti non agli euro"; visto che Telecom Italia S.p.A., "nell´esprimere rammarico per l´inconveniente", ha altresì sostenuto di non aver potuto riscontrare in precedenza la richiesta dell´interessato "soltanto perché l´istanza di accesso (….) era indirizzata, genericamente, presso la sede della società, senza riferimenti al Responsabile del trattamento dei dati personali ovvero all´ufficio Customer care";

VISTA la nota inviata via fax il 16 ottobre 2008 con la quale il ricorrente ha confermato di aver ottenuto positivo riscontro alla sua richiesta, ma solo dopo la presentazione del ricorso e ha ribadito pertanto la richiesta relativa alle spese del procedimento;

RILEVATO che l´iniziale istanza ex art. 7 del Codice risulta correttamente inoltrata presso la sede legale della società e che, atteso il mancato riscontro, il ricorso risulta pertanto legittimamente proposto a questa Autorità;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito, dopo la presentazione del ricorso, tutte le informazioni richieste dal ricorrente;

RILEVATO che il ricorrente non ha versato i diritti di segreteria avendo attestato di trovarsi nelle condizioni per l´ammissione al patrocinio (artt. 76 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e ritenuto congruo determinare l´ammontare delle spese inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso medesimo; ritenuto, altresì, di porre tale ammontare a carico di Telecom Italia S.p.A., nella sola misura di euro 100, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese del procedimento posti, nella misura di 100 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 ottobre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1567258
Data
30/10/08

Tipologie

Decisione su ricorso