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Provvedimento del 30 ottobre 2008 [1567265]

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[doc. web n. 1567265]

Provvedimento del 30 ottobre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 29 agosto 2008 da XY, nei confronti di Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.p.A., con il quale il ricorrente (titolare di un deposito titoli presso la predetta banca) ha ribadito le richieste, formulate in diverse istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), con le quali aveva chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano in relazione alle "operazioni di vendita dei valori mobiliari annotati sul deposito (…), cointestato con la moglie (…) soprattutto con riferimento alla corrispondenza riferibile, in qualsiasi modo, alle predette operazioni e in particolare alle missive di contestazione della liceità degli ordini di vendita impartiti dallo scrivente e ai conseguenti atti di diffida notificati" (operazioni effettuate nel periodo dal 10 settembre al 20 ottobre 2007); visto che il ricorrente ha chiesto di conoscere anche l´origine dei dati, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati; rilevato che il ricorrente ha formulato le predette richieste, ritenendo, tra l´altro, che "in violazione del segreto bancario, funzionari della BBPP possano aver comunicato a terzi (e segnatamente alla moglie) informazioni riservate" relative a un altro conto allo stesso intestato; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 settembre 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la memoria inviata via fax il 30 settembre 2008 con la quale Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.p.A. ha comunicato di aver fornito positivo riscontro alle richieste dell´interessato che però, a suo avviso, avrebbe formulato istanze da ricondursi più propriamente nell´alveo del diritto di cui all´art. 119 del cd. testo unico bancario; rilevato che, in ordine alla correttezza dei trattamenti, la banca ha dichiarato che "dalle verifiche eseguite, nulla è emerso a sostegno delle tesi esposte dal ricorrente (…) circa presunte violazioni del segreto bancario";

VISTA la nota datata 7 ottobre 2008 con la quale il ricorrente, nel comunicare di aver ottenuto quanto richiesto, ha precisato di ritenere "cessata la materia del contendere"; rilevato che il ricorrente ha, però, ribadito la richiesta relativa alle spese del procedimento in quanto "il ricorso (…) è stato originato da una condotta omissiva della banca intimata (…)";

RILEVATO che il ricorso concerne un´istanza correttamente ed esplicitamente proposta dal ricorrente, prima della presentazione del ricorso, ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali con specifico riguardo all´esercizio del diritto di accesso ai dati personali che lo riguardano trattati dall´istituto di credito resistente; precisato che tale diritto di accesso è distinto dal diritto del cliente di ottenere copia di interi atti o documenti bancari, contenenti o meno dati personali, previsto invece dalla  citata disposizione del testo unico bancario;

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma,  30 ottobre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1567265
Data
30/10/08

Tipologie

Decisione su ricorso