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Provvedimento del 6 novembre 2008 [1571550]

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[doc. web n. 1571550]

Provvedimento del 6 novembre  2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante l´11 settembre 2008, presentato nei confronti di Telecom Italia S.p.A., con il quale Valerio Di Stefano (già intestatario di un´utenza di telefonia mobile attivata da tale società, di cui ha conservato il numero anche dopo il passaggio ad altro gestore), ha ribadito (non avendo ottenuto alcun riscontro) le proprie richieste avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e a ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, a conoscere la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i medesimi dati possono essere comunicati; rilevato che il ricorrente si è anche opposto al trattamento dei dati che lo riguardano a fini commerciali e promozionali, chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 settembre 2008  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax l´8 ottobre 2008 con la quale la società resistente ha comunicato i dati e le altre informazioni richieste con particolare riguardo al periodo in cui l´interessato è stato cliente della società e ha dichiarato che "si sta provvedendo alla registrazione nel sistema informatico di Telecom Italia S.p.A. dell´intendimento del Sig. Valerio Di Stefano di non ricevere informazioni promozionali"; rilevato che nella medesima nota Telecom Italia S.p.A. ha, altresì, sostenuto di non aver potuto riscontrare in precedenza le richieste dell´interessato "soltanto perché l´istanza di accesso (….) è stata indirizzata (…) presso la sede della società, anziché al Responsabile del trattamento ovvero al Servizio Clienti (…)";

VISTA la nota inviata via fax il 13 ottobre 2008 con la quale il ricorrente ha confermato di aver ottenuto positivo riscontro alle sue richieste, ma solo dopo la presentazione del ricorso e ha pertanto ribadito la richiesta relativa alle spese del procedimento;

RILEVATO che l´iniziale istanza ex art. 7 del Codice risulta correttamente inoltrata presso la sede legale della società e che, atteso il mancato riscontro, il ricorso risulta pertanto legittimamente proposto a questa Autorità;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, un adeguato riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi connessi al riscontro fornito, seppure solo a seguito di ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 250 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 6 novembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1571550
Data
06/11/08

Tipologie

Decisione su ricorso