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Provvedimento del 20 novembre 2008 [1573652]

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[doc. web n. 1573652]

Provvedimento del 20 novembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza del 4 giugno 2008 con la quale XY, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha chiesto al Comune di Melito di Napoli la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano contenuti in una nota detenuta dal Comune e di cui ha indicato gli estremi (numero di protocollo e data);

VISTO il ricorso presentato il 30 giugno 2008 nei confronti del Comune di Melito di Napoli con il quale XY, non avendo ricevuto riscontro al predetto interpello preventivo, ha ribadito la propria richiesta;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, le note dell´11 luglio e del 5 settembre 2008 con le quali questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alla richiesta del ricorrente, nonché la successiva nota del 7 ottobre 2008 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 21 ottobre 2008 con la quale il ricorrente ha chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTA la nota pervenuta il 22 ottobre 2008 con la quale il comune resistente ha comunicato di non poter aderire alla richiesta di accesso formulata dal ricorrente avendo ricevuto, nell´ambito di un precedente procedimento amministrativo avviato ai sensi della legge n. 241/1990, un "esplicito divieto della diretta interessata" ovvero della persona che ha spedito la nota cui il ricorrente fa riferimento;

RILEVATO che l´art. 7 del Codice consente agli interessati di richiedere a qualsiasi titolare del trattamento (salvo quanto disposto dall´art. 8, comma 2, del Codice) di avere conferma dell´esistenza e comunicazione, in forma intelligibile, dei dati personali che li riguardano a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma da questi trattati; rilevato che tale diritto si affianca al distinto diritto regolato dalla legge n. 241/1990 che consente l´accesso ai soli documenti amministrativi da parte dei soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è chiesto tale accesso (cfr. art. 22, comma 1, lett. a), l. n. 241/1990, così come modificato dalla l. n. 15/2005);

RILEVATO che l´esercizio del diritto garantito dall´art. 7 del Codice determina a carico del titolare del trattamento –a differenza di quanto previsto dalla citata disciplina sull´accesso ai documenti amministrativi– non l´obbligo di consentire la visione e l´estrazione di copia integrale del documento oggetto della richiesta, quanto piuttosto l´obbligo di comunicare le sole informazioni personali riferite all´interessato (e non i dati di terzi), individuate sulla base della definizione normativa di dato personale (cfr. art. 4, comma 1, lett. b), del Codice), estrapolandole dal documento che li contiene;

RILEVATO infatti che l´esibizione e/o la consegna in copia dell´intera documentazione in risposta a una richiesta ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice può avvenire solo quando la descritta estrazione dei dati personali relativi all´interessato risulti particolarmente difficoltosa (v. art. 10, commi 2 e 4, del Codice) e comunque con l´oscuramento dei dati personali relativi a terzi;

RILEVATO che il ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, ha diritto quindi, ai sensi dell´art. 7 del Codice, di accedere ai dati personali che lo riguardano contenuti nel documento conservato presso il comune resistente e che è priva nel caso di specie di effetti la circostanza che quest´ultimo sia stato sottratto al diverso diritto di accesso ai documenti amministrativi;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere il ricorso e di dover ordinare all´ente resistente di comunicare al ricorrente, entro il 5 gennaio 2009 e secondo le modalità sopraindicate (cfr. art. 10 del Codice), i dati personali che lo riguardano oggetto della richiesta di accesso e di dare conferma a questa Autorità, entro la medesima data, dell´avvenuto adempimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli interamente a carico del titolare del trattamento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di accesso ai dati personali avanzata dal ricorrente e ordina al Comune resistente di comunicare allo stesso, entro il 5 gennaio 2009, le sole informazioni che lo riguardano, estrapolandole dal documento che le contiene nei termini e secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice, e di dare conferma, sempre entro l´indicato termine del 5 gennaio 2009, a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti integralmente a carico del Comune di Melito di Napoli, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 20 novembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1573652
Data
20/11/08

Tipologie

Decisione su ricorso