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Provvedimento del 13 novembre 2008 [1573677]

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[doc. web n. 1573677]

Provvedimento del 13 novembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 7 agosto 2008 nei confronti del Consiglio dell´Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (P. P. e C.) di Bergamo con il quale l´arch. WH, nel lamentare un inidoneo riscontro all´interpello preventivo formulato ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha ribadito la propria opposizione al trattamento dei dati personali relativi ad una sanzione disciplinare di sospensione comminatagli dal Consiglio e contenuti nella newsletter del ZK 2008, inviata agli iscritti e attualmente pubblicata sul sito web dell´Ordine, chiedendo di cancellare dal sito tali dati; rilevato che, ad avviso del ricorrente, la pubblicazione delle informazioni in questione sarebbe allo stato illecita non essendo ancora definitivo il predetto provvedimento disciplinare, già impugnato dinanzi al Consiglio nazionale dell´Ordine; visto che il ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 agosto 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTE le memorie del 9 e del 22 settembre 2008 con le quali l´Ordine resistente, nel richiamare il riscontro fornito al ricorrente già prima della presentazione del ricorso, ha ribadito di ritenere lecito il trattamento effettuato alla luce dell´art. 61 del Codice che consente agli ordini professionali di dare notizia dell´esistenza di provvedimenti che "dispongono la sospensione o che incidono sull´esercizio della professione" da parte di propri iscritti; rilevato che l´ente resistente ha altresì rappresentato che, nel caso di specie, "la notizia diffusa –e relativa all´esistenza di un procedimento disciplinare– era completa, poiché dava atto anche del fatto che, avverso la sanzione disciplinare, era stato presentato ricorso" del cui esito l´Ordine si impegna altresì a fornire informazione;

VISTE le memorie pervenute via fax il 19 e il 22 settembre 2008 con le quali il ricorrente ha insistito nella propria richiesta rilevando che non sussisterebbe "alcun diritto-dovere del Consiglio di dare comunicazione ai terzi interessati" di informazioni quale quella relativa alla sua sospensione e, in relazione a ciò, ha fatto presente che la "Guida ai procedimenti disciplinari" adottata dal Consiglio nazionale degli Architetti P. P. e C. il 18 aprile 2007 non contiene più una precedente disposizione con la quale si consentiva all´Ordine di "pubblicare la propria decisione prima che divenga definitiva, precisando che la sentenza può essere oggetto di ricorso al C.N.A.";

RILEVATO che l´art. 61 del Codice, con riferimento ai dati personali che devono essere inseriti in un albo professionale, precisa che gli stessi possono essere comunicati o diffusi anche mediante reti di comunicazione elettronica e che è possibile, in tale contesto, fare menzione dell´"esistenza di  provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull´esercizio della professione";

RILEVATO quindi che i menzionati provvedimenti disciplinari si configurano quali atti pubblici soggetti a un regime di piena conoscibilità da parte di altri professionisti e di terzi e che, nel caso di specie, i dati personali del ricorrente relativi alla sanzione disciplinare comminatagli non risultano essere stati diffusi in violazione di legge, tenuto anche conto che l´informazione fornita dall´Ordine nella predetta newsletter appare esatta e completa (riportando anche la notizia dell´avvenuta presentazione del ricorso al competente Consiglio nazionale);

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare infondato il ricorso;

RITENUTO di dover compensare le spese tra le parti per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 13 novembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1573677
Data
13/11/08

Tipologie

Decisione su ricorso