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Provvedimento del 13 novembre 2008 [1573708]

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[doc. web n. 1573708]

Provvedimento del 13 novembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza del 23 aprile 2008 avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale XY s.n.c. (in persona del legale rappresentante XY) ha chiesto a Telecom Italia S.p.A. la comunicazione "in chiaro" dei dati del traffico telefonico in uscita di un´utenza telefonica mobile alla stessa intestata relativamente al periodo agosto-settembre 2006 e, in particolare, ai giorni 18 agosto e 23 settembre 2006 e a una chiamata di emergenza effettuata il 18 agosto 2006;

VISTO il ricorso presentato il 30 giugno 2008 nei confronti di Telecom Italia S.p.A. con il quale XY s.n.c. (rappresentata e difesa dall´avv. Sabrina Grimaldi), non avendo ricevuto un idoneo riscontro, ha ribadito la predetta richiesta, precisando di voler accedere anche ai dati relativi alle chiamate senza risposta e a "copia delle registrazioni audio delle telefonate ai numeri di emergenza chiamati nei giorni 18 agosto, 22 e 23 settembre 2006"; rilevato che la ricorrente ha chiesto anche di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 luglio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, con nota del 7 ottobre 2008;

VISTA la memoria pervenuta via fax il 21 luglio 2008 con la quale la società resistente (rappresentata e difesa dall´avv. Giovanni Guerra), nel sostenere l´inammissibilità delle richieste avanzate esclusivamente con il ricorso e non contenute nel precedente interpello preventivo, ha comunicato di aver fornito "in chiaro" i dati di traffico in uscita relativi al periodo indicato dalla ricorrente (avendo anche verificato la sussistenza di un interesse da parte di quest´ultima a utilizzare i dati in questione nell´ambito di un procedimento di natura penale) e ha comunque precisato di non disporre "dei dati relativi a chiamate senza risposta relativi ai periodi richiesti (v. ora l´art. 132, comma 1-bis, e l´art. 6 d. lg. 109/2008), né di eventuali registrazioni audio delle telefonate a numeri di emergenza (che non sono né registrate né tantomeno conservate dal fornitore dei servizi di comunicazione elettronica)";

VISTA la nota pervenuta via fax il 12 settembre 2008 con la quale la ricorrente, nel confermare di aver ricevuto il tabulato "in chiaro" delle chiamate relative al periodo oggetto di richiesta, ha ribadito la propria richiesta di conoscere i dati riguardanti le chiamate senza risposta e le registrazioni audio delle telefonate ai numeri di emergenza;

VISTA la memoria del 30 settembre 2008 con la quale la resistente, nel rappresentare che le richieste ribadite da ultimo dalla ricorrente sarebbero a proprio avviso inammissibili non essendo contenute nel previo interpello ex art. 8 del Codice, ha confermato comunque l´inesistenza delle informazioni in questione nei propri archivi;

VISTO il verbale dell´audizione del 1° ottobre 2008 in cui la ricorrente ha insistito sulle richieste avanzate, precisando altresì di voler accedere alle informazioni relative al traffico in entrata e ha sostenuto che i dati relativi alle chiamate senza risposta avrebbero dovuto comunque formare oggetto di comunicazione all´atto della richiesta ex arttt. 7 e 8 del Codice alla luce della disciplina relativa alla conservazione dei dati di traffico all´epoca vigente;

VISTA la memoria inviata via fax il 27 ottobre 2008 con la quale la resistente ha rappresentato che anche la richiesta di conoscere i dati relativi alle chiamate telefoniche in entrata avanzata solo in sede di audizione delle parti sarebbe inammissibile non essendo contenuta nell´interpello preventivo sulla base del quale il ricorso è stato presentato, precisando comunque, in relazione a tale richiesta, che anche le informazioni in questione non sono più conservate essendo "ormai decorso il termine di 24 mesi previsto per la loro legittima conservazione (…) ai sensi del vigente art. 132 del d. lgs. n. 196/2003, come modificato dal d. lg. n. 109/2008";

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alla richiesta di conoscere i dati personali relativi alle chiamate in uscita relative al periodo richiesto dalla ricorrente avendo la resistente fornito al riguardo un adeguato riscontro comunicando "in chiaro" tutti i dati in questione (ivi comprese le informazioni relative alle chiamate effettuate a numeri di emergenza);

RITENUTO di dover dichiarare invece inammissibili le restanti richieste volte a ottenere la comunicazione dei dati personali relativi alle chiamate senza risposta e delle registrazioni audio delle telefonate ai numeri di emergenza richiamate dalla ricorrente, nonché delle chiamate in entrata (dati che peraltro la società resistente ha dichiarato di non detenere anche alla luce della disciplina attualmente vigente in materia di conservazione dei dati di traffico di cui all´art. 132 del Codice) dal momento che le stesse sono state avanzate esclusivamente nell´ambito dell´odierno procedimento e non erano contenute nell´interpello preventivo;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di accedere ai dati relativi al traffico telefonico in uscita relativo al periodo richiesto dalla ricorrente;

b) dichiara inammissibili le restanti richieste;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 13 novembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1573708
Data
13/11/08

Tipologie

Decisione su ricorso