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Provvedimento del 13 novembre 2008 [1573736]

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[doc. web n. 1573736]

Provvedimento del 13 novembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza del 17 luglio 2008 proposta ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione di dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale Rosa Mattioli, nel contestare la ricezione di una comunicazione non sollecitata alla propria utenza telefonica fissa, ha chiesto a Cassine di pietra s.r.l. la conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato; rilevato che l´interessata si è opposta, altresì, al trattamento dei dati in questione, sollecitandone la cancellazione;

VISTO il riscontro del 26 agosto 2008 (allegato all´atto di ricorso) con il quale Cassine di pietra s.r.l. ha fornito riscontro alle richieste formulate ai sensi dell´art. 7 e 8 del Codice, specificando in particolare di non aver designato alcun responsabile del trattamento;

VISTO il ricorso, presentato il 15 settembre 2008, con il quale Rosa Mattioli, ritenendo inadeguato e tardivo il riscontro ottenuto da Cassine di pietra s.r.l., ha riproposto le proprie richieste chiedendo anche di porre a carico di controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 settembre 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota pervenuta via fax il 9 ottobre 2008 con la quale il titolare del trattamento, nel richiamare il riscontro già fornito alla ricorrente prima della presentazione del ricorso, ha ribadito le risposte in esso contenute, rilevando, in relazione alla contestata mancata indicazione degli estremi identificativi del responsabile del trattamento designato ai sensi dell´art. 29 del Codice, che la designazione dello stesso è facoltativa;

VISTA la nota inviata via fax il 13 ottobre 2008 con la quale la ricorrente ha evidenziato che il ritardo con il quale è stato fornito il riscontro al proprio interpello preventivo ha portato alla presentazione del ricorso e ha per questo ribadito l´istanza relativa alle spese del procedimento;

RILEVATO che il ricorso ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice può essere proposto per soddisfare specifiche richieste formulate con l´interpello preventivo al titolare del trattamento nel caso in cui questi non abbia fornito alle stesse un idoneo riscontro (cfr. art. 146 del Codice);

RITENUTO che, nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, il titolare del trattamento risulta aver fornito un riscontro adeguato a tutte le richieste formulate dalla ricorrente già con il riscontro del 26 agosto 2008 e che  il ricorso deve essere quindi dichiarato infondato dal momento che i diritti di cui all´art. 7 del Codice esercitati dalla ricorrente avevano trovato già integrale soddisfazione prima della sua presentazione;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 13 novembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1573736
Data
13/11/08

Tipologie

Decisione su ricorso