g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 13 novembre 2008 [1573743]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1573743]

Provvedimento del 13 novembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza con la quale, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) XY ha chiesto in data 28 maggio 2008 a Unicredit Credit Management Bank S.p.A. (già U.G.C. Banca S.p.A.) e a Unicredit S.p.A. (società che ha incorporato Capitalia S.p.A.) la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano inerenti a un contratto di conto corrente di cui risulterebbe intestatario e la loro comunicazione in forma intelligibile (anche con riferimento a tutte le informazioni di tipo contabile dalle quali emergerebbe una posizione debitoria a suo carico), nonché l´indicazione dell´origine di tali dati, delle modalità, della logica e delle finalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati sono stati eventualmente comunicati;

VISTO il ricorso al Garante, pervenuto l´11 luglio 2008, presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Stefano Lucciarini e dall´avv. Francesco Odoardi, nei confronti di Unicredit Credit Management Bank S.p.A. e Unicredit S.p.A., con il quale il ricorrente, nel comunicare di non aver ottenuto riscontro all´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le proprie richieste chiedendo, altresì, di porre a carico delle resistenti le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 luglio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 22 ottobre 2008 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota pervenuta via fax il 29 luglio 2008 con la quale UniCredit S.p.A. ha chiesto di "essere estromessa dal procedimento innanzi al Garante, avendo concluso (…) un contratto di cessione di crediti con Aspra Finance S.p.A." (nell´ambito di un´operazione di cessioni di crediti in blocco ai sensi del d.lg. 1° settembre 1993, n. 385), la quale, di conseguenza, risulterebbe "titolare" del trattamento dei dati personali del ricorrente;

VISTA la nota pervenuta via fax il 29 luglio 2008 con la quale Unicredit Credit Management Bank S.p.A. (già U.G.C. Banca S.p.A.) ha precisato di aver fornito riscontro alle richieste del ricorrente "con lettera raccomandata datata 3 luglio 2008, anticipata via fax all´avv. Lucciarini in data 4 luglio 2008"; rilevato che nella medesima nota la resistente, nell´affermare di aver ricevuto da Aspra Finance S.p.A. "la procura per la gestione volta al recupero dei crediti anomali, tra i quali rientra quello oggetto della presente comunicazione", ha chiarito, tra l´altro, che il nominativo dell´interessato "risulta segnalato in CE.RI. nella categorie sofferenze a far tempo dal settembre 2001, a seguito del mancato pagamento del credito vantato nei suoi confronti derivante da una operazione di prestito personale di £. (…) pari ad euro 11.878,51 da rimborsare in 60 rate mensili consecutive, deliberata in data 18 settembre 1997 dalla allora Banca di Roma in suo favore (…)"; visto che la resistente ha altresì affermato che si riservava di trasmettere "copia del contratto di finanziamento indicato nella già citata nota del 3 luglio 2008";

VISTA la nota pervenuta in data 30 luglio 2008 con la quale il ricorrente (nel precisare di avere ricevuto la nota di Unicredit Credit Management Bank S.p.A. il giorno successivo alla data di invio del ricorso al Garante) ha sostenuto di "non essere mai stato correntista della Banca di Roma" e ha richiesto, tra l´altro, l´indicazione dell´origine del "rapporto contrattuale di conto corrente e di prestito personale", nonché di conoscere "se sono state fatte segnalazioni pregiudizievoli, comunque denominate (…) in ragione di tale presunta posizione debitoria";

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi presso questa Autorità in data 16 settembre 2008 nel quale il ricorrente, nel ribadire la richiesta di ottenere "la comunicazione di tutti i dati personali che lo riguardano contenuti in tutta la documentazione bancaria in possesso delle controparti", ha precisato di volere conoscere, in particolare, "presso quale agenzia della Banca di Roma" sarebbero stati da lui sottoscritti il contratto di conto corrente e la richiesta di prestito personale; visto che nel medesimo verbale il ricorrente ha chiesto se Unicredit S.p.A., "nonostante l´avvenuta cessione del credito, conservi tuttora i dati personali del ricorrente";

VISTA la nota anticipata via fax il 7 ottobre 2008 con la quale Unicredit S.p.A. ha riscontrato le istanze del ricorrente precisando di detenere nei propri archivi, oltre ai dati anagrafici, il "n. del rapporto di finanziamento, la relativa data di accensione (…) e l´importo del credito vantato nei confronti dell´interessato alla data della cessione (…)", nonché, "in adempimento agli obblighi di conservazione imposti dalla normativa vigente, i dati relativi al rapporto di conto corrente n. (…), la relativa data di accensione (…) e quella di estinzione (…) e la filiale presso la quale era radicato il rapporto" (rapporto di conto corrente dal quale non è derivata alcuna posizione debitoria e che pertanto non ha formato oggetto di cessione ad Aspra Finance S.p.A.);

VISTA la nota anticipata via fax il 7 ottobre 2008 con la quale Unicredit Credit Management Bank S.p.A., nel trasmettere copia del contratto di finanziamento sottoscritto dal ricorrente, ha comunicato che il "rapporto era radicato presso l´agenzia della Banca di Roma sita in Sacrofano, via dello Stadio n. 68, e che la medesima agenzia ha deliberato la concessione del finanziamento in favore dell´interessato";

VISTA la nota datata 8 ottobre 2008 con la quale il ricorrente, nel prendere atto che "le banche convenute hanno fornito le intelligibili informazioni richieste" seppure tardivamente, ha, tra l´altro, disconosciuto la sottoscrizione apposta sul modulo contrattuale e ha ribadito la richiesta di porre a carico delle controparti le spese del procedimento;

RILEVATO che deve dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo le resistenti fornito un adeguato riscontro alle istanze del ricorrente, seppure solo dopo la presentazione del ricorso, mettendo a disposizione le informazioni di cui erano ancora in possesso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di  Unicredit Credit Management Bank S.p.A. nella misura di euro 150 e di Unicredit S.p.A. parimenti nella misura di euro 150 , previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al riscontro fornito, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, nella misura di euro 150, a carico di Unicredit Credit Management Bank S.p.A. e, parimenti nella misura di euro 150, a carico di Unicredit S.p.A., le quali dovranno liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 13 novembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1573743
Data
13/11/08

Tipologie

Decisione su ricorso