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Provvedimento del 6 novembre 2008 [1573757]

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[doc. web n. 1573757]

Provvedimento del 6 novembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza con la quale, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) XY  ha chiesto in data 31 marzo 2008 a Equitalia Polis S.p.A. la conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile (ivi compresi quelli relativi all´asserita notifica di una cartella esattoriale inerente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani), nonché l´indicazione dell´origine di tali dati, della logica e delle finalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato; rilevato che con la medesima istanza l´interessata ha altresì sollecitato la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è più necessaria la conservazione in relazione agli scopi per cui i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, con la connessa attestazione di aver portato tale operazione a conoscenza dei soggetti ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 16 giugno 2008, presentato da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Vincenzo Nasti, nei confronti di Equitalia Polis S.p.A. con il quale la ricorrente, lamentando l´inadeguatezza del riscontro ottenuto, ha ribadito le proprie richieste chiedendo, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 giugno 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 15 settembre 2008 con la quale, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, l´Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione;

VISTA la memoria pervenuta via fax il 4 luglio 2008 con la quale Equitalia Polis S.p.A., nell´illustrare la cornice legislativa in cui si inserisce la propria attività, ha fornito un primo riscontro alle richieste della ricorrente precisando che "le informazioni che la riguardano sono state nel tempo acquisite dagli enti creditori per garantire le attività istituzionali dello scrivente agente della riscossione. Le informazioni anagrafiche, fornite dagli stessi Enti e/o recuperate presso l´anagrafe del comune di residenza, rispondono allo scopo di procedere al recapito degli avvisi o alla notifica delle cartelle di pagamento";

VISTA la nota pervenuta via fax il 22 luglio 2008 con la quale la ricorrente, nel ritenere incompleto il riscontro ottenuto, ha reiterato "integralmente le richieste già avanzate nel ricorso, compresa quella di refusione di spese e diritti per il procedimento";

VISTA la nota pervenuta via fax il 5 settembre 2008 con la quale la resistente, nell´integrare il precedente riscontro, ha fornito ulteriori precisazioni in ordine all´origine dei dati, alle modalità, alle finalità e alla logica del trattamento e alla sua titolarità, assumendo peraltro l´impegno di inviare all´interessata, "ad integrazione di quanto esposto, una situazione dettagliata della posizione tributaria, delle relate notificate e degli altri eventuali adempimenti effettuati"; visto che nella medesima nota la resistente ha inoltre precisato di "non poter dar corso alla richiesta di cancellazione dei dati poiché, in presenza di una posizione tributaria attiva, l´agente della riscossione (…) è tenuto, in base all´art. 37 del d.lg. n. 112/1999, a conservare i ruoli e gli altri atti della gestione fino alla data del discarico e che tale data coincide, per legge, col momento del discarico amministrativo da parte dell´ente impositore";

VISTA la nota pervenuta via fax il 14 ottobre 2008 con la quale la ricorrente, nel dichiarare di non aver mai ricevuto la nota del 5 settembre 2008  (del cui contenuto sarebbe venuta a conoscenza solo a seguito di comunicazione da parte di questa Autorità), ha ritenuto che "il riscontro così tentato (…) è ancora incompleto" in quanto "in particolare, non è ancora dato sapere quali siano i dati personali dell´interessata detenuti da controparte e…conoscerne la loro origine";

VISTA la nota pervenuta via fax il 24 ottobre 2008 con la quale Equitalia Polis S.p.A. ha rappresentato di aver inviato alla ricorrente "tutte le informazioni e la documentazione richiesta con due raccomandate nn. (…) del 5 settembre 2008, le quali risultano accettate dal centro postale di Napoli 83 nella medesima data, in giacenza presso il centro postale di Napoli Recapito dopo la consegna del mod. 26 con il quale si invitavano i destinatari a ritirare le raccomandate e, quindi, restituite alla nostra azienda in data 15 ottobre 2008, dopo che nessuno ha ritenuto, evidentemente, di doverle ritirare"; visto che la resistente, nell´allegare alla medesima nota copia della documentazione relativa alla posizione tributaria della ricorrente nonché copia degli avvisi di compiuta giacenza delle raccomandate sopra citate, ha dichiarato: "nell´estremo tentativo di comporre bonariamente la vicenda, provvederemo ad inoltrare nuovamente presso il domicilio eletto dall´interessata la documentazione a lei diretta, riservandoci, laddove la raccomandata venga nuovamente respinta e previa autorizzazione dell´interessata, di inviare nuova documentazione presso il domicilio fiscale proprio della ricorrente";

RITENUTO che non emergono dagli atti i presupposti per accogliere il ricorso nella parte riguardante la richiesta di cancellazione dei dati personali della ricorrente (nonché della relativa attestazione), dal momento che gli stessi non risultano, allo stato, trattati dalla resistente in violazione di legge, dovendo essere conservati dall´agente della riscossione almeno fino alla definizione completa dei rapporti con l´ente impositore (art. 37 d.lg. n. 112/1999);

RITENUTA invece la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle restanti richieste avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro alle stesse nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Equitalia Polis S.p.A. nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al riscontro fornito, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali, nonché di relativa attestazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Equitalia Polis S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente

Roma, 6 novembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1573757
Data
06/11/08

Tipologie

Decisione su ricorso