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Provvedimento del 6 novembre 2008 [1573771]

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[doc. web n. 1573771]

Provvedimento del 6 novembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 24 luglio 2008, presentato da XY nei confronti di Compass S.p.A., con il quale il ricorrente, in relazione a un finanziamento erogato da quest´ultima in data 13 dicembre 2005 (che prevedeva un piano di rimborso di quindici rate mensili), ha ribadito la richiesta –già avanzata al medesimo titolare del trattamento ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)– volta a ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (relativi a tre ritardi nei pagamenti sanati nel maggio 2007) comunicati dalla citata società finanziaria al sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A.; ciò, dal momento che le rate pagate in ritardo erano di importo esiguo e che la società non avrebbe inviato il preavviso relativo all´imminente segnalazione dei dati dell´interessato ai sistemi di informazioni creditizie, preavviso previsto dall´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 agosto 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota datata 10 settembre 2008 con la quale Compass S.p.A., nel richiamare il riscontro già fornito al ricorrente prima della presentazione del ricorso, ha sostenuto di avergli inviato copia di un preavviso di registrazione presso i sic, ai sensi dell´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia, contenente la situazione aggiornata al 15 ottobre 2006 e ha allegato copia di un altro preavviso inviato allo stesso il 30 gennaio 2007, precisando di aver poi "provveduto a comunicare ai Sic l´avvenuta regolarizzazione ed estinzione del finanziamento (…), i cui ritardi saranno cancellati trascorsi i tempi previsti dalla" normativa di riferimento;

VISTA la memoria datata 16 settembre 2008 con la quale il ricorrente ha ribadito l´illiceità del trattamento effettuato rilevando che la resistente non avrebbe provato l´effettiva conoscenza da parte del ricorrente del preavviso di iscrizione nei sic;

VISTA la memoria pervenuta via fax il 21 ottobre 2008 con la quale la resistente ha ribadito di aver trattato i dati personali del ricorrente nel rispetto delle disposizioni del codice deontologico (con particolare riferimento al numero di rate mensili pagate in ritardo che hanno dato luogo alla segnalazione) e ha inviato copia del preavviso inoltrato al ricorrente il 15 ottobre 2006 (di cui era stato fatto cenno nella precedente memoria della società);

VISTO il fax del 29 ottobre 2008 con il quale il ricorrente ha comunicato, a seguito di intervenuti accordi con la società finanziaria, la propria volontà di rinunciare al ricorso;

RITENUTA pertanto la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, attesa la volontà manifestata dal ricorrente di rinunciare agli atti del procedimento;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 6 novembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli