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Esercizio dei diritti dell'interessato e difesa in giudizio - 27 novembre 2008 [1580262]

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[doc. web n. 1580262]

Esercizio dei diritti dell´interessato e difesa in giudizio - 27 novembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le istanze del 16 maggio e del 6 giugno 2008 avanzate, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196), nei confronti di Zucchetti S.p.A. con le quali Cfm S.p.A.,  ritenendo risolto per inadempimento un contratto di noleggio di software che aveva stipulato con la prima nel dicembre 2007 (con decorrenza dal 1° gennaio 2008 per la durata di un anno), ha chiesto la cancellazione dei dati personali che la riguardano forniti per adempiere allo stesso, opponendosi al loro ulteriore trattamento;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 10 luglio 2008 nei confronti di Zucchetti S.p.A. con il quale Cfm S.p.A., nel lamentare un inidoneo riscontro ai predetti interpelli preventivi, ha ribadito la propria richiesta di cancellazione dei dati che la riguardano, opponendosi al trattamento e ritenendo che gli stessi, essendo venuta meno la propria "autorizzazione al trattamento", non possano essere più trattati lecitamente dalla resistente; rilevato che la ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 luglio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, il verbale dell´audizione del 31 luglio 2008, nonché la proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, con nota del 20 ottobre 2008;

VISTE le memorie pervenute il 28 e il 30 luglio 2008 con le quali la resistente, nel considerare che "la risoluzione del contratto può essere accertata e dichiarata solo dal giudice di merito e" che "per la Zucchetti S.p.A. tale contratto è tuttora in essere pur se la ricorrente è parte inadempiente", ritenendo di aver reso correttamente i servizi dovuti alla luce del contratto medesimo, ha dichiarato di non voler dar corso alle richieste della ricorrente dal momento che i dati in questione sarebbero trattati lecitamente e che non sussisterebbe alcun motivo legittimo che giustifichi l´opposizione manifestata dalla ricorrente; l´art. 24 del Codice legittimerebbe infatti, a proprio avviso, il trattamento di tali dati anche senza il consenso dell´interessata "per l´adempimento del contratto in essere (…), nonché per la tutela giudiziale dei propri diritti in relazione all´inadempimento contrattuale della ricorrente";

VISTA la memoria pervenuta via fax il 16 settembre 2008 con la quale la ricorrente ha insistito nella propria richiesta rilevando che, stante la dichiarata risoluzione del contratto, sarebbe a suo avviso "indebito il riferimento all´art. 24, comma 1, lett. b,  effettuato da Zucchetti S.p.A.";

VISTA la memoria del 26 settembre 2008 con la quale la resistente ha ribadito di ritenere lecito il trattamento effettuato "in quanto "necessario" per eseguire obblighi derivanti dal contratto del quale è parte l´interessato (art. 24, comma 1, lett. b)) e vista la comunicazione unilaterale di Cfm S.p.A. che preclude illecitamente la prestazione dovuta da Zucchetti S.p.A. nel rapporto contrattuale facendo sorgere in capo a Zucchetti S.p.A. il diritto di difendersi e di adire il giudice ordinario per la difesa dei propri diritti, il trattamento dei dati medesimi è pure legittimo in virtù dell´art. 24, comma 1, lett. f), d. lg. n. 196/03)";

RILEVATO che il ricorso disciplinato dagli artt. 145 e ss. del Codice può essere proposto solo per soddisfare specifiche richieste formulate -precedentemente e negli stessi termini- nei confronti del titolare del trattamento con esclusivo riferimento alle particolari situazioni soggettive tutelate dall´art. 7 del Codice, nel caso in cui il titolare del trattamento non abbia fornito alle stesse un idoneo riscontro; rilevato che, pertanto, nell´odierna decisione devono essere prese in considerazione esclusivamente le istanze (relative al citato art. 7) formulate dalla ricorrente nell´interpello preventivo rivolto al titolare del trattamento e ribadite esplicitamente con il ricorso;

RITENUTO che, nel caso di specie, non emergono dagli atti i presupposti per accogliere il ricorso dal momento che i dati personali che riguardano la ricorrente non risultano, allo stato, trattati dalla resistente in violazione di legge, non venendo in rilievo al riguardo la manifestata revoca del consenso; alla luce della documentazione in atti, stante anche la controversa vigenza del contratto stipulato tra le parti nel dicembre 2007 (rispetto all´accertamento della cui risoluzione non risulta essere stata ancora adita la competente autorità giudiziaria), i dati personali della ricorrente risultano infatti lecitamente trattati dalla resistente anche senza il suo consenso ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. b) e f), del Codice;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare infondato il ricorso;

RITENUTO di dover compensare le spese tra le parti per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 27 novembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1580262
Data
27/11/08

Tipologie

Decisione su ricorso