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Provvedimento del 27 novembre 2008 [1580297]

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[doc. web n. 1580297]

Provvedimento del 27 novembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza del 15  maggio 2008 ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale XY ha chiesto a Equilon S.p.A. e a Linea S.p.A. (cui erano state rivolte in precedenza richieste di analogo contenuto) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano con riferimento a  due presunti finanziamenti rateali erogati in suo favore dalle medesime società, in realtà mai richiesti dall´interessato e che sarebbero riconducibili a un omonimo;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 4 luglio 2008 (spedito il 20 giugno 2008) nei confronti di Equilon S.p.A. e Linea S.p.A. con il quale XY (rappresentato e difeso dall´avv. Giovanna Marinelli), nel comunicare di non aver ottenuto riscontro all´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito la propria richiesta, anche con riferimento alla necessità di cancellare i dati eventualmente comunicati ai sistemi di informazioni creditizie e ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 luglio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato le società resistenti a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 9 ottobre 2008 con la quale questa Autorità ha disposto, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 23 luglio 2008 con la quale Equilon S.p.A. ha sostenuto di aver fornito riscontro all´istanza formulata dall´interessato con la lettera datata 3 giugno 2008  (pervenuta però all´interessato a mezzo fax il 25 giugno 2008 e di cui ha allegato copia) nella quale si precisava che "presso i S.i.c. di riferimento (…) non sono mai state emesse segnalazioni dal nostro istituto riferite al suo nominativo"; visto che nella medesima nota la resistente ha precisato che "il codice di identificazione personale n. 6(…) a nome di (…) fa riferimento ad un soggetto i cui primi caratteri identificativi del codice fiscale sono (…) ed è, pertanto, soggetto diverso dall´interessato che risulta essere nato a (…) il 10 settembre 1975"; rilevato che nella medesima nota la resistente, nell´affermare che "si tratta di un caso di omonimia", ha dichiarato che "non vi è stato nessun utilizzo dei dati personali del ricorrente in quanto l´unico elemento in comune con il nostro cliente, oltre naturalmente al cognome e nome, era l´indirizzo di residenza, modificato dal dicembre 2007" e che, pertanto, "Equilon S.p.A. nulla ha da pretendere dal ricorrente in relazione al finanziamento legato al codice identificativo personale n. 6(…)";

VISTA la nota anticipata via fax il 23 luglio 2008 con la quale Linea S.p.A. ha dichiarato che "il codice di identificazione personale n. 58(…) a nome di (…) fa riferimento ad un soggetto i cui primi caratteri identificativi del codice fiscale sono (…) ed è, pertanto, soggetto diverso dall´interessato che risulta essere nato a (…) il 10 settembre 1975"; rilevato che nella medesima nota la resistente ha dichiarato che, trattandosi di un caso di omonimia, "non vi è stato nessun utilizzo dei dati personali del ricorrente in quanto l´unico elemento in comune con il nostro cliente, oltre naturalmente al cognome e nome, era l´indirizzo di residenza, modificato dal dicembre 2007"; pertanto, "Linea S.p.A. nulla ha da pretendere dal ricorrente, in relazione al finanziamento legato al codice identificativo personale n. 58 (…)";

VISTA la nota anticipata via fax il 30 luglio 2008 con la quale il ricorrente ha sottolineato come, sebbene le società resistenti abbiano dichiarato di aver modificato l´indirizzo di residenza del proprio cliente "dal dicembre 2007", tuttavia ancora "in data 5 marzo 2008 la Equilon S.p.A. ha inviato un modulo di contratto per una richiesta di prestito, recapitata presso l´abitazione del ricorrente (…). Per cui non si comprende a quale modifica facciano riferimento le società resistenti se tutto il materiale recapitato, ormai da più di un anno, al ricorrente riporta sempre il medesimo indirizzo, palesemente invariato rispetto alla prima comunicazione del 18 giugno 2007"; rilevato che nella medesima nota il ricorrente ha insistito per l´accoglimento della propria istanza e ha ribadito la richiesta di porre a carico delle controparti le spese sostenute per il procedimento;

VISTE le due note (ognuna riferita a un distinto rapporto) anticipate via fax il 19 novembre 2008 con le quali Compass S.p.A. ha comunicato che "con effetto dal 1° novembre 2008, ai sensi dell´art. 2504 c.c., è subentrata senza soluzione di continuità in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alle società incorporate Linea S.p.A. ed Equilon S.p.A." e che "in conseguenza di tale incorporazione (…) Compass S.p.A. è subentrata, inoltre, nella titolarità dei dati personali già oggetto di trattamento da parte delle società incorporate (…); rilevato che nella medesima nota la società resistente ha precisato che "l´anagrafica presente nei nostri archivi, identificata con i codici n. 6(…) e n. 58(…), fa riferimento (…) ad un soggetto diverso dall´odierno ricorrente (…) che non risulta assolutamente censito nella nostra banca dati"; rilevato che Compass S.p.A. ha inoltre chiarito: "nella fase di istruttoria della richiesta di finanziamento, il nostro cliente ha indicato come indirizzo di residenza via (…) - rimettendo certificato di residenza del proprio comune, di cui si allega copia" e che "le comunicazioni inviate da Equilon S.p.A. erano, pertanto, indirizzate correttamente al soggetto che risulta essere intestatario del finanziamento (…)"; considerato che nella medesima nota Compass S.p.A., rettificando quanto sostenuto da Equilon S.p.A. e da Linea S.p.A. nelle note del 30 luglio 2008, ha affermato: "a seguito della denuncia dell´odierno ricorrente sono state effettuate le necessarie verifiche e in data 25 giugno 2008 inviavamo al ricorrente la conferma dell´avvenuta variazione dell´indirizzo del nostro cliente, omonimo dell´odierno ricorrente; modifica che è stata effettuata, dopo gli opportuni controlli, solo in data 26 maggio 2008" (anziché nel dicembre 2007);

RILEVATO che le società resistenti sono state incorporate da Compass S.p.A. che, a decorrere dal 1° novembre 2008, risulta essere il titolare del trattamento dei dati personali riguardanti il ricorrente;

RITENUTO che, in ordine alla richieste rivolte alle resistenti in sede di ricorso, deve essere dichiarato non luogo a provvedere, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito nel corso del procedimento un adeguato riscontro, integrando e rettificando le informazioni fornite dalle società resistenti prima e dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Compass S.p.A. nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste dell´ interessato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Compass S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 27 novembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1580297
Data
27/11/08

Tipologie

Decisione su ricorso