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Provvedimento del 11 dicembre 2008 [1580311]

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[doc. web n. 1580311]

Provvedimento del 11 dicembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza del 6 giugno 2008 con la quale XY, in proprio e quale legale rappresentante di KZ s.r.l. e HJ s.r.l., nel lamentare un´impropria associazione di dati personali tratti da pubblici registri, ha chiesto a Cerved B.I. S.p.A. la cancellazione dei dati (peraltro a suo avviso incompleti) relativi al fallimento di due società (ZW s.r.l. di cui è stato socio e liquidatore e QY s.n.c. di HX & c. di cui era stato socio fino a quasi due anni prima della data di fallimento) dai prodotti informativi che riguardano la sua persona e le altre due società ricorrenti, considerando che tali informazioni mancherebbero "di un´effettiva rilevanza rispetto all´interesse conoscitivo dell´utente"; rilevato che, con la medesima istanza, KZ s.r.l. ha chiesto: a) la cancellazione dei dati che la riguardano relativi a un´ipoteca legale già oggetto di cancellazione (e che sarebbe stata "erroneamente iscritta a fronte di una presunta debenza verso l´Inail che era già stata riconosciuta non dovuta e che era stata precedentemente sgravata"); b) la correzione dell´"erronea appostazione tra i debiti bancari a breve termine anche di quelli che il bilancio di esercizio colloca correttamente a medio termine"; c) la correzione della "fissazione del limite del fido consigliato in euro 15.000,00";

VISTO il ricorso al Garante presentato il 5 agosto 2008 nei confronti di Cerved B.I. S.p.A. con il quale XY, in proprio e quale legale rappresentante di KZ s.r.l. e HJ s.r.l. (rappresentati e difesi dall´avv. Marco Giuliani), non avendo ricevuto riscontro all´interpello preventivo, ha ribadito le richieste già avanzate, lamentando come "l´effetto decettivo di dati incompleti, inattuali per quanto sono risalenti nel tempo e sostanzialmente irrilevanti" comporti conseguenze pregiudizievoli per gli interessati "dato che chiunque entri – o intenda entrare – in rapporti d´affari con questi soggetti, sarà inevitabilmente portato a formarsi un´opinione di scarsa affidabilità economica e commerciale"; rilevato che i ricorrenti hanno anche chiesto di conoscere i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e il blocco dei dati, nonché di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 settembre 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 7 novembre 2008 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice e il verbale dell´audizione tenutasi il 3 ottobre 2008;

VISTA la memoria anticipata via fax il 30 settembre 2008 con la quale Cerved B.I. S.p.A. (rappresentata e difesa dall´avv. Antonio Boccuccia) ha sostenuto che il trattamento dei dati non sarebbe effettuato illecitamente in quanto gli stessi sono tratti da pubblici registri e aggregati da Cerved B.I. S.p.A. in modo, a suo avviso, pertinente; rilevato che la resistente ha altresì dichiarato che: 1) le informazioni relative al fallimento delle due società riportate nei prodotti informativi riferiti ai ricorrenti sarebbero state integrate da essa resistente già a seguito dell´interpello preventivo (riportando, rispetto a ZW s.r.l., la precisazione che il fallimento è stato chiuso per mancanza di passivo e, rispetto a QY s.n.c. di HX & c., la data in cui XY è cessato dalla carica di socio); 2) le informazioni relative all´ipoteca legale iscritta su beni immobili di KZ s.r.l. sarebbe esatta e completa, essendo riportata anche la notizia della sua cancellazione; 3) sarebbero state corrette, già a seguito dell´interpello preventivo, le informazioni erronee relative ai debiti bancari di KZ s.r.l.; 4) sarebbe a suo avviso lecita l´indicazione del fido consigliato di cui quest´ultima lamenta l´importo esiguo, dal momento che lo stesso indicherebbe solo "una valutazione dell´affidamento concedibile da parte di un singolo/fornitore mediamente impegnato nei rapporti con la società" che sarebbe, come dichiarato nello stesso prodotto informativo che la contiene, "il risultato di un´analisi economico-finanziaria effettuata dall´esterno della società" e che espressamente "non tiene conto di: a) aspetti qualitativi della gestione aziendale; b) appartenenza a gruppi societari; c) garanzie o altre forme di copertura concedibili dalla società";

VISTA la memoria pervenuta il 12 novembre 2008 con la quale i ricorrenti hanno insistito nella propria richiesta di cancellazione dei dati relativi al fallimento delle due società dai report che li riguardano, rilevando che "l´effetto fuorviante e decettivo del trattamento operato dalla resistente" consisterebbe "nell´indurre arbitrariamente l´utente dei servizi Cerved ad associare ai soggetti odierni ricorrenti eventi cd. "pregiudizievoli" riguardanti un soggetto giuridico del tutto diverso ed estraneo", effetto che, a loro avviso, sarebbe "amplificato dalle evidenziazioni, dalle colorazioni e dalle sottolineature di alcuni dati rispetto ad altri"; rilevato inoltre che KZ s.r.l. ha insistito anche sulla richiesta di cancellazione delle informazioni relative all´ipoteca legale oggetto di cancellazione e su quella di rettifica del dato relativo al fido consigliato;

VISTA la memoria inviata via fax il 12 novembre 2008 con la quale la resistente ha ribadito la liceità e la correttezza del trattamento effettuato, attestando nuovamente di aver introdotto nei prodotti informativi relativi ai ricorrenti le modifiche indicate nella memoria del 30 settembre 2008 già prima della presentazione del ricorso;

RILEVATO che il trattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice, fermi restando gli adeguamenti che potrebbero risultare necessari in applicazione dei codici deontologici previsti dagli artt. 61, 118 e 119 del Codice, in relazione alla raccolta e al trattamento dei dati personali estratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque, al trattamento di dati personali effettuati a fini di informazione commerciale, nonché in riferimento all´individuazione di limiti temporali di conservazione dei dati relativi al comportamento debitorio;

RITENUTO tuttavia che, alla luce dei princìpi di cui all´art. 11, comma 1, lett. a) e d), del Codice, l´indicazione riguardante il fallimento di ZW s.r.l. e QY s.n.c. di HX & c. nell´ambito dei prodotti informativi relativi ai ricorrenti, non risulta pertinente rispetto alla finalità di fornire informazioni commerciali agli stessi relativi anche perché concerne due eventi (peraltro pregiudizievoli) accaduti in relazione a terzi (e, in particolare, alle due diverse società in cui XY aveva operato), rispetto al cui verificarsi l´ordinamento prevede una responsabilità personale in capo ai soggetti che rivestono le qualifiche ricoperte dal ricorrente solo in casi residuali e accertabili giudizialmente (cfr. artt. 2462, 2476 e 2291 ss. cod. civ.; artt. 146 e 147 r.d. 16 marzo 1942, n. 267) e nessuna in capo ai terzi in cui gli stessi, successivamente, si trovino a operare; ciò, ferma restando la conoscibilità delle informazioni in questione in altro contesto e, in particolare, nei prodotti informativi relativi a ZW s.r.l. e QY s.n.c. di HX & c.;

RITENUTO fondato per questa parte il ricorso e ritenuta quindi la necessità di disporre, quale misura a tutela degli interessati ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, il divieto per la resistente di rendere ulteriormente disponibili le informazioni relative alle dichiarazioni di fallimento di ZW s.r.l. e QY s.n.c. di HX & c. in liquidazione, laddove figurino direttamente associate ai ricorrenti (e, quindi, in ogni scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved B.I. S.p.A. non direttamente relativo alle medesime ZW s.r.l. e QY s.n.c. di HX & c. in liquidazione);

RITENUTO invece infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati relativi all´ipoteca legale iscritta a carico di KZ s.r.l. dal momento che, alla luce della documentazione in atti, non risulta che gli stessi siano trattati in violazione di legge, avendo per oggetto dati personali (aggiornati) tratti da pubblici registri che possono essere utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice;

RITENUTO di dover dichiarare inammissibile la richiesta di KZ s.r.l. volta a ottenere la rettificazione del "limite di fido consigliato" da Cerved B.I. S.p.A. dal momento che tale informazione costituisce un dato di carattere non oggettivo –di cui l´autore si assume comunque la responsabilità per l´eventualità in cui sia ingiustamente lesivo dei diritti dei soggetti interessati– rispetto al quale non possono, ai sensi dell´art. 8, comma 4, del Codice, essere avanzate richieste di rettificazione o integrazione;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice sulla richiesta di rettificazione avanzata da KZ s.r.l. rispetto ai dati erroneamente indicati quali "debiti a breve termine" dal momento che la resistente ha provveduto, già prima della presentazione del ricorso, alla rettificazione in questione, comunicandola poi nel corso del procedimento;

RITENUTO infine di dover dichiarare inammissibile la richiesta volta a conoscere i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati dal momento che la stessa, contenuta nel ricorso, non ha formato oggetto, come invece richiesto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali, dell´interpello preventivo al titolare del trattamento ai sensi dell´art. 7 e 8 del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dispone, quale misura a tutela degli interessati ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, a far data dalla ricezione del presente provvedimento, il divieto per la resistente di rendere ulteriormente disponibili le informazioni relative alle dichiarazioni di fallimento di ZW s.r.l. e QY s.n.c. di HX & c. in liquidazione, laddove figurino associate direttamente ai ricorrenti (e, quindi, in ogni scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved B.I. S.p.A. non direttamente relativo alle medesime ZW s.r.l. e QY s.n.c. di HX & c. in liquidazione);

b) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati relativi all´ipoteca legale iscritta a carico di KZ s.r.l.;

c) dichiara inammissibile la richiesta volta a conoscere i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nonché la richiesta di KZ s.r.l. volta a ottenere la rettificazione del "limite di fido consigliato" da Cerved B.I. S.p.A.;

d) dichiara non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice sulla richiesta di rettificazione avanzata da KZ s.r.l. rispetto ai dati erroneamente indicati quali "debiti a breve termine";

e) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 11 dicembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1580311
Data
11/12/08

Tipologie

Decisione su ricorso