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Provvedimento del 4 dicembre 2008 [1581189]

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[doc. web n. 1581189]

Provvedimento del 4 dicembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato il 15 luglio 2008 da Clorinda Di Ciero (rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanna Mastrati e Antonino Perrella), nei confronti di Poste italiane S.p.A., con il quale la ricorrente, nel contestare l´iscrizione del proprio nominativo nell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d´allarme interbancaria–C.a.i.), istituito presso la Banca d´Italia, a seguito del mancato pagamento di un assegno postale dell´importo di euro 4.200 per difetto di provvista, ha chiesto la cancellazione di tale iscrizione sostenendo di aver provveduto a tutti gli adempimenti di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 386 relativamente al cd. pagamento tardivo e di aver anche prodotto correttamente prova di tale pagamento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 luglio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 21 ottobre 2008 con la quale l´Autorità ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 31 luglio 2008 con la quale Poste italiane S.p.A. ha ricostruito le vicende che hanno portato alla segnalazione del nominativo della ricorrente nell´archivio C.a.i., precisando che tale iscrizione è avvenuta a seguito dell´emissione di un assegno diverso da quello cui ha fatto riferimento la ricorrente, emesso anch´esso in difetto di provvista e per il quale, nonostante l´invio di un preavviso di revoca ai sensi dell´art. 9-bis della legge n. 386/1990 (ricevuto il 24 dicembre 2007), non è stata fornita dalla ricorrente alcuna prova dell´avvenuto pagamento tardivo nei termini di legge; rilevato che la resistente ha precisato inoltre che il nominativo della ricorrente è stato nuovamente segnalato nella Centrale d´allarme interbancaria per aver tratto altri assegni in pendenza della revoca di sistema (segnalazioni rispetto alle quali "non occorre alcun preavviso di revoca");

RILEVATO che il contestato inserimento dei dati della ricorrente nell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento di cui all´art. 10-bis della legge n. 386/1990, non risulta avvenuto, sulla base della documentazione in atti, in violazione delle disposizioni concernenti la specifica disciplina sanzionatoria degli assegni bancari (l. 15 dicembre 1990, n. 386);

RITENUTO, pertanto, che non risulta dagli atti illecita la segnalazione disposta dalla resistente nell´archivio C.a.i. e che il ricorso deve essere quindi dichiarato infondato;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara infondato ricorso.

Roma, 4 dicembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1581189
Data
04/12/08

Tipologie

Decisione su ricorso