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Provvedimento del 19 dicembre 2008 [1581217]

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[doc. web n. 1581217]

Provvedimento del 19 dicembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 6 agosto 2008, con il quale XY ha ribadito nei confronti del Comune di Cogne la richiesta, formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, volta a ottenere, quale "nipote" di KZ (dalla cui linea ereditaria era risultato escluso "a beneficio di un unico erede, nominato dalla defunta in un periodo di grave menomazione del proprio stato fisico e psichico"), la conferma dell´esistenza di dati personali che riguardano la predetta defunta e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere la loro origine, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato; ciò, con specifico riferimento ai dati relativi al ricovero della sig.a KZ presso le strutture comunali; visto che con il medesimo ricorso il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 settembre 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la successiva nota del 10 novembre 2008 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note datate 23 e 30 settembre 2008 con le quali l´ente resistente, nel rilevare che, a suo avviso, l´istante non avrebbe diritto a ricevere le informazioni richieste, ha sostenuto che in ogni caso "le cartelle cliniche della sig.ra KZ non sono in possesso dell´amministrazione comunale, dal momento che le stesse erano detenute dal nosocomio regionale di Aosta, presso il quale (…) era stata ricoverata ed è deceduta";

VISTE le note datate 17 e 22 ottobre 2008, con le quali il ricorrente ha espresso "la sostanziale insoddisfazione, riferita sia ai dati ricevuti dall´ente territoriale, sia alle procedure di gestione dell´istanza avanzata"; ciò in quanto, "alla base della delibera di giunta con la quale si determina la collocazione della defunta nella struttura della microcomunità di Cogne, è stato formulato e quindi trasmesso al comune (….), un parere tecnico riferito proprio alla situazione sanitaria dell´interessata (…)",  mai comunicato al ricorrente;

VISTA la nota anticipata via fax il 4 novembre 2008 (e la successiva nota del 3 dicembre 2008), con la quale il Comune di Cogne (rappresentato e difeso dall´avv. M. Paola Roullet) ha ribadito "la perplessità circa l´effettiva legittimazione del sig. XY ad avere documentazione relativa alla sig.a KZ", sostenendo che "la qualità di nipote non comporta, ex se, il diritto di avere accesso ai dati sensibili relativi ad un congiunto (…)"; rilevato, peraltro, che il Comune ha allegato copia della "comunicazione pervenuta all´ente gestore della microcomunità relativa all´inserimento della sig.a KZ", precisando che "le informazioni mediche (…) erano contenute nella cartella clinica della stessa, detenuta dall´Ospedale Regionale di Aosta  (…)" mentre le informazioni relative "alle verifiche sull´idoneità della stessa all´inserimento in microcomunità sono state effettuate dai competenti uffici regionali e dagli stessi conservate"; pertanto, il Comune stesso non può fornire ulteriori "informazioni e documenti che non sono in suo possesso";

VISTA la nota datata 25 novembre 2008 con la quale il ricorrente, nel sostenere che l´"indisponibilità dell´ente di riconoscere concretamente l´esercizio di un diritto manifesto" ha posto "le premesse e le condizioni del ricorso in sede contenziosa", ha comunque preso atto del riscontro e ribadito la richiesta relativa alle spese del procedimento;

RILEVATO che il ricorrente, al contrario di quanto sostenuto dall´ente resistente, è legittimato ad accedere ai dati personali, eventualmente anche di natura sensibile, riferiti alla parente defunta. Ciò, ai sensi dell´art. 9, comma 3, del Codice, che riconosce tale diritto a "chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell´interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione"; ragioni che il ricorrente (in relazione ai profili di natura ereditaria) aveva rappresentato fin dal momento della proposizione dell´istanza ex art. 7;

RITENUTO, peraltro, in ragione del sufficiente riscontro fornito dal Comune di Cogne nel corso del procedimento (a integrazione della documentazione fornita in precedenza), di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice nei confronti dell´indicato titolare del trattamento;

RILEVATO che resta impregiudicata la facoltà del ricorrente di far valere i diritti di cui all´art. 7 del Codice rispetto a dati personali relativi alla sua parente defunta anche nei confronti dell´Ospedale regionale di Aosta (o di altri soggetti) che, in qualità di autonomi titolari del trattamento, eventualmente li conservino;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del Comune di Cogne nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro  previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico del Comune di Cogne, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 19 dicembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1581217
Data
19/12/08

Tipologie

Decisione su ricorso