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Provvedimento del 11 dicembre 2008 [1581507]

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[doc. web n. 1581507]

Provvedimento del 11 dicembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 4 agosto 2008 da Maria Cristina Bignotti, rappresentata e difesa dall´avv. Luciano Giulidori, nei confronti di Poste italiane S.p.A., con il quale la ricorrente ha chiesto la cancellazione del proprio nominativo dall´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d´allarme interbancaria–C.a.i.) istituito presso la Banca d´Italia a seguito del mancato pagamento di un assegno postale, sostenendo di aver pagato tardivamente l´importo dovuto nei termini di cui alla legge n° 386/1990, ma di non aver potuto fornire prova tempestiva del pagamento a causa del ritardo con cui il creditore avrebbe rilasciato la quietanza; rilevato che la ricorrente ha, altresì, chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 settembre 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 7 novembre 2008 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del d.lg. 196/2003, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note inviate via fax il 26 e il 30 settembre 2008 con le quali la resistente ha confermato la liceità della segnalazione dichiarando di non poter cancellare il nominativo della ricorrente dall´archivio C.a.i. non essendo stata prodotta per tempo, come previsto dalle pertinenti disposizioni normative, la quietanza di pagamento con firma autenticata del portatore del titolo; rilevato che la resistente ha sottolineato di aver comunicato, in sede di inoltro del preavviso di revoca, che "il pagamento tardivo può essere effettuato sia con versamento effettuato su Poste che tramite quietanza liberatoria, pertanto la cliente, nell´impossibilità di vedersi rilasciare il suddetto documento nei tempi e nei modi previsti dalla legge, ben poteva scegliere una modalità diversa per l´adempimento";

VISTA la nota inviata via fax il 24 novembre 2008 con cui la ricorrente, pur ammettendo la tardività della consegna della quietanza comprovante l´avvenuto pagamento, ha rinnovato la richiesta di cancellazione sostenendo che, a suo avviso, "la segnalazione nell´archivio C.A.I. documenta una situazione che non corrisponde oggettivamente alla realtà";

RILEVATO che il contestato inserimento dei dati della ricorrente nell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento di cui all´art. 10-bis della legge n. 386/1990 è avvenuto con modalità che non risultano, sulla base della documentazione in atti, aver violato le disposizioni concernenti la specifica disciplina sanzionatoria degli assegni bancari (l. 15 dicembre 1990, n. 386), anche in relazione alle istruzioni e circolari applicative della Banca d´Italia; rilevato che la prova del pagamento –che deve essere documentato nelle forme e nei termini puntualmente previsti dall´art. 8 della legge n. 386/1990– è stata fornita oltre il termine fissato dall´art. 9-bis della citata legge non ottemperando così pienamente agli adempimenti previsti dalla disciplina normativa per evitare l´inserimento e la successiva conservazione, per la durata di sei mesi, dei dati dell´interessata nell´archivio C.a.i.;

RITENUTO, pertanto, che il trattamento dei dati personali della ricorrente non risulta essere stato effettuato in violazione di legge e che, allo stato, il ricorso deve essere pertanto dichiarato infondato;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 11 dicembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1581507
Data
11/12/08

Tipologie

Decisione su ricorso