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Provvedimento del 4 dicembre 2008 [1581523]

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[doc. web n. 1581523]

Provvedimento del 4 dicembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 15 luglio 2008 nei confronti di Aba Consulting di Pietro De Maio con il quale Luca Bosi, nel contestare la ricezione di un messaggio di posta elettronica non sollecitato a due suoi indirizzi e-mail, ha ribadito le richieste (formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali con e-mail del 20 maggio 2008) volte a ottenere la conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, a conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che, con il medesimo ricorso l´interessato ha ribadito, altresì, la propria opposizione al trattamento dei dati sollecitandone a tal fine la cancellazione, e ha chiesto anche di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 luglio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 13 ottobre 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota fatta pervenire via fax il 26 luglio 2008 con la quale la resistente (che ha indicato nella carta intestata i propri estremi identificativi) ha dichiarato che gli indirizzi di posta elettronica del ricorrente sarebbero stati "inseriti per un increscioso errore nell´archivio dei clienti a cui" la società invia abitualmente informazioni sui propri corsi di formazione e ha precisato di averli cancellati da tale archivio non appena ricevuta la comunicazione del ricorrente e di voler provvedere affinché sia evitato un loro futuro ulteriore trattamento;

VISTA la memoria pervenuta via fax il 17 settembre 2008 con la quale il ricorrente ha contestato tale riscontro lamentando la sua incompletezza in ordine alle richieste relative alle finalità, alla modalità e alla logica del trattamento e agli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato, nonché in ordine ai soggetti cui i dati possono essere comunicati;

VISTA la memoria pervenuta via fax il 23 novembre 2008 con la quale la resistente ha integrato il riscontro e ha precisato che i dati personali relativi al ricorrente non sono mai stati comunicati a terzi;

RILEVATO che ai sensi dell´art. 130 del Codice (salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo) è necessario il consenso preventivo degli interessati anche per l´invio di una sola comunicazione effettuata mediante posta elettronica per l´invio di informazioni promozionali (come quelle contestate, volte a pubblicizzare le attività della resistente);

RITENUTO comunque di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito, seppure solo dopo la presentazione del ricorso, un sufficiente riscontro alle richieste avanzate dal ricorrente con l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, dichiarando in particolare, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver cancellato dai propri archivi i dati personali che lo riguardano già all´atto della ricezione dell´interpello preventivo e di non volerne effettuare più alcun trattamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Aba Consulting di Pietro De Maio, nella misura di euro 250 previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito dalla resistente nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Aba Consulting di Pietro De Maio, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 4 dicembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1581523
Data
04/12/08

Tipologie

Decisione su ricorso