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Provvedimento del 4 dicembre 2008 [1582363]

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[doc. web n. 1582363]

Provvedimento del 4 dicembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante l´11 luglio 2008 da Eugenio Presta nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente ha ribadito la richiesta –avanzata con interpello preventivo ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)– volta a ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano conservati dalla resistente e riferiti ai ritardi nei pagamenti non regolarizzati relativamente a un contratto di finanziamento intercorso con Neos Banca S.p.A. che avrebbe avuto termine nel 2004. Ciò, essendo ormai trascorso, a suo avviso, il periodo di tempo previsto dal codice di deontologia e buona condotta applicabile a tali particolari trattamenti di dati; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 luglio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 16 ottobre 2008 con la quale questa Autorità ha comunicato la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTE le note datate 25 luglio e 2 ottobre 2008 con le quali Crif S.p.A. ha sostenuto che i dati personali relativi al ricorrente sono conservati nei propri archivi nel rispetto delle disposizioni del citato codice di deontologia, dal momento che –da verifiche effettuate presso l´ente segnalante– il finanziamento in questione risulterebbe ancora "accordato", con ritardi nei pagamenti superiori a otto rate e l´ultimo aggiornamento sarebbe avvenuto nell´agosto 2008 sulla base di una valutazione propria dell´ente segnalante;

VISTE le note pervenute via fax il 30 luglio e il 22 ottobre 2008 con le quali il ricorrente ha insistito sulla richiesta di cancellazione rilevando che, a proprio avviso, i dati personali che lo riguardano avrebbero dovuto essere cancellati decorsi trentasei mesi dalla data di scadenza del rapporto contrattuale, non essendo giustificato il loro costante aggiornamento effettuato dalla società segnalante;

VISTA la nota e la documentazione con la quale Neos Banca S.p.A., a seguito di una specifica richiesta di informazioni avanzata dall´Autorità ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, ha comunicato che il rapporto di finanziamento di cui al ricorso non sarebbe stato ancora chiuso con il passaggio a perdita della posizione o con la cessione del credito a terzi, continuando la società "le azioni a tutela del proprio credito nei confronti" del ricorrente che, di recente, avrebbe peraltro "formulato una proposta di chiusura a saldo e stralcio della sua esposizione debitoria"; rilevato che la banca ha anche dichiarato che "non appena la vertenza sarà definita e il rapporto estinto si provvederà con la massima tempestività ad aggiornare la segnalazione nel sistema di informazioni creditizie Crif S.p.A., comunicando l´avvenuta regolarizzazione";

RILEVATO che, alla luce della documentazione acquisita nel corso del procedimento e, in particolare, delle dichiarazioni rese dall´ente segnalante in ordine allo stato del rapporto contrattuale cui fa riferimento il ricorrente e alle specifiche vicende che ancora lo caratterizzano, la richiesta rivolta a Crif S.p.A. di cancellazione delle informazioni creditizie di tipo "negativo" deve essere dichiarata infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal codice di deontologia e di buona condotta per la conservazione lecita delle informazioni relative a inadempimenti non successivamente regolarizzati (art. 6, comma 5, del medesimo codice);

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE DICHIARA:

a) infondato il ricorso;

b) compensate fra le parti le spese del procedimento.

Roma, 4 dicembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1582363
Data
04/12/08

Tipologie

Decisione su ricorso