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Provvedimento del 11 dicembre 2008 [1582376]

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[doc. web n. 1582376]

Provvedimento del 11 dicembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato nei confronti della Banca d´Italia il 21 luglio 2008 da Mauro Procacci, in proprio e quale rappresentante di Vetreria 2P di Procacci Mauro e C. s.n.c., con il quale i ricorrenti, nel contestare l´iscrizione, da parte di Unicredit Banca di Roma S.p.A., di dati personali che li riguardano presso l´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento istituito presso la Banca d´Italia (Centrale d´allarme interbancaria–C.a.i.) a seguito del pagamento tardivo di due assegni, hanno ribadito la richiesta – avanzata con interpello preventivo ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)– volta a ottenere la cancellazione dell´iscrizione dal medesimo archivio C.a.i., sostenendo di aver provveduto al pagamento degli assegni nei termini previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386, come si evincerebbe da due contabili di cassa della banca medesima allegate alla documentazione;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 settembre 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 29 ottobre 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota fatta pervenire via fax l´11 settembre 2008 e la memoria depositata il 3 ottobre 2008 con le quali la Banca d´Italia, nel precisare che nell´archivio C.a.i. sono attualmente presenti solo dati personali relativi a Vetreria 2P di Procacci Mauro e C. s.n.c. e che gli stessi –secondo le dichiarazioni dell´ente segnalante– sarebbero stati inseriti lecitamente, ha sostenuto che "la disciplina dell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento pone a carico degli enti segnalanti la responsabilità dell´esattezza dei dati trasmessi e l´onere di provvedere alla rettifica o alla cancellazione dei dati presenti in archivio, anche su ordine dell´Autorità Giudiziaria o del Garante per la protezione dei dati personali"; rilevato che, per tale ragione e visto anche l´art. 8, comma 2, lett. d), del Codice, la resistente ha peraltro sostenuto che il ricorso proposto nei propri confronti non sarebbe ammissibile, allegando copia di alcune decisioni di giudici di merito che hanno ritenuto carente la legittimazione passiva della Banca d´Italia in ordine alla richiesta di rettifica o cancellazione di dati iscritti in tale archivio; rilevato che la Banca d´Italia ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTA la nota con la quale Unicredit Banca di Roma S.p.A., a seguito di specifica richiesta avanzata da questa Autorità ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, ha ritenuto lecita la segnalazione effettuata rilevando che il ricorrente non avrebbe prodotto, nei termini previsti dalla normativa di cui alla legge n. 386/1990, la prova del "pagamento tardivo" degli assegni, "rappresentato dal complessivo ammontare delle somme pari all´importo facciale, alla penale, agli interessi ed alle eventuali spese di protesto se quest´ultimo è intervenuto", essendo stato provato, entro i medesimi termini, mediante riferimento alle contabili di cassa allegate al ricorso, il solo pagamento tardivo dell´importo degli assegni risultati privi di provvista all´atto della loro presentazione;

RILEVATO che non sono pervenute ulteriori note in replica da parte dei ricorrenti;

RILEVATO che il contestato inserimento dei dati relativi a Vetreria 2P di Procacci Mauro e C. s.n.c. nell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento di cui all´art. 10-bis della legge n. 386/1990 è avvenuto con modalità che non risultano, sulla base della documentazione acquisita in atti, aver violato le disposizioni concernenti la disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, anche in relazione alle istruzioni e circolari applicative della Banca d´Italia; rilevato in particolare che risulta provato, nei termini previsti dalla legge, l´avvenuto pagamento del solo importo degli assegni e non anche delle predette somme accessorie previste dalla normativa di riferimento;

RITENUTO, pertanto, che non risulta illecita la segnalazione conservata nell´archivio C.a.i. e che, disattesa ogni altra eccezione, il ricorso deve essere quindi dichiarato infondato;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 11 dicembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1582376
Data
11/12/08

Tipologie

Decisione su ricorso