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Provvedimento del 19 dicembre 2008 [1582403]

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[doc. web n. 1582403]

Provvedimento del 19 dicembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali inviata da Verena Hilpold con la quale l´interessata, nel contestare la ricezione di comunicazioni promozionali non sollecitate all´utenza di telefonia mobile alla stessa intestata, si è opposta all´ulteriore trattamento dei medesimi dati per fini promozionali da parte di H3G S.p.A.;

VISTO il ricorso presentato il 22 settembre 2008 nei confronti di H3G S.p.A. con il quale Verena Hilpold, nel lamentare l´inidoneità del riscontro ricevuto all´interpello preventivo e il perdurare dell´inoltro di chiamate e messaggi promozionali indesiderati alla predetta utenza, ha ribadito le richieste formulate chiedendo, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 settembre 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 19 novembre 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 16 ottobre 2008 con la quale la società resistente, in relazione al lamentato invio di messaggi pubblicitari all´interessata anche dopo l´intervenuta revoca del consenso, ha sostenuto quanto segue: "la ricezione del sms in data 12/09 (…) è attribuibile ad un errore del sistema informatico (…), in forza del quale, se pur privo di consenso, il numero è stato incluso nella lista", mentre "in merito alla ricezione di mms (….), tali messaggi (….) sono stati inviati dal partner esterno OneClub, che in forza di un accordo commerciale (…), offre i propri prodotti/servizi (…) ai clienti H3G" (precisando di aver chiesto a tale soggetto, per conto del cliente, la disattivazione del servizio); rilevato che "in riferimento alla chiamata a fini commerciali (del 28/08/2008), dalle verifiche effettuate, si riscontrava che essa non era riferibile alla società (…)";

VISTE le note datate 23 e 29 ottobre 2008 e 22 novembre 2008 con le quali Verena Hilpold ha lamentato la ricezione di ulteriori comunicazioni telefoniche promozionali da parte di soggetti qualificatisi come "operatori Tre";

VISTA la nota datata 10 novembre 2008 con la quale la resistente ha sostenuto che anche le contestate chiamate recenti "non sono state effettuate né direttamente da H3G, né da soggetti commerciali operanti in attività di Contact center che svolgono attività in nome e per conto di H3G" e ha dichiarato di essere disponibile a "realizzare ogni ulteriore attività di verifica anche procedendo, qualora ve ne fossero le condizioni e su richiesta di codesta Autorità, alla estrazione dei dati di traffico per verificare le effettive numerazioni che hanno realizzato le chiamate" in questione;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessata, seppure solo dopo la presentazione del ricorso, dichiarando (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice:"Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non aver effettuato le contestate chiamate promozionali in fonia pervenute al ricorrente prima e dopo la data di presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di H3G S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 19 dicembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1582403
Data
19/12/08

Tipologie

Decisione su ricorso