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Provvedimento del 4 dicembre 2008 [1582451]

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[doc. web n. 1582451]

Provvedimento del 4 dicembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante l´11 luglio 2008, presentato da XY nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. ed Enel S.p.A., con il quale il ricorrente (già dipendente di Enel Distribuzione S.p.A.) ha ribadito le richieste formulate in data 14 gennaio 2008 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), con le quali aveva chiesto la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, con particolare riferimento ai dati contenuti in alcuni documenti attestanti i giorni di presenza e di assenza (c.d. "cartellini orologio") nei mesi di giugno, luglio e agosto 2007, nei certificati medici utilizzati dalle società resistenti "a sostegno del licenziamento del 7  agosto 2007 per superamento del periodo di comporto" nonché in altra documentazione concernente la gestione del rapporto di lavoro (quale il libretto di lavoro e il modello Inps DS-22 che, ad avviso del ricorrente, deve essere compilato dal datore di lavoro al momento del licenziamento ai fini della corresponsione dell´indennità di disoccupazione);

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 settembre 2008  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 23 ottobre 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 25 settembre 2008 con la quale Enel S.p.A. ha comunicato la propria estraneità al procedimento in esame precisando che "il rapporto di lavoro del ricorrente non intercorreva con la scrivente Enel S.p.A., ma con altra società del Gruppo, Enel Distribuzione S.p.A., distinto soggetto giuridico rispetto ad essa ed esclusiva titolare del trattamento dei dati personali inerenti al predetto rapporto", la quale, pertanto, provvederà a riscontrare le richieste del ricorrente;

VISTA la nota datata 25 settembre 2008 con la quale Enel Servizio elettrico S.p.A., nel precisare di intervenire nel procedimento "in qualità di società succeduta ad Enel Distribuzione S.p.A., con efficacia 1 gennaio 2008, nei rapporti inerenti al ramo d´azienda relativo alla vendita di energia elettrica ai clienti finali e quindi oggi esclusiva titolare del trattamento dei dati al medesimo ramo attinenti, quali quelli riguardanti il servizio prestato dal ricorrente", ha comunicato di non aver fornito riscontro alle istanze formulate dal ricorrente ex art. 7 del Codice in quanto "la richiesta di documentazione del 14 gennaio 2008 era sembrata superata dalla successiva proposizione del giudizio cautelare nei nostri confronti (…) e/o comunque dalla possibilità di offrire in comunicazione i principali atti che la riguardavano nell´ambito della stessa causa, tuttora pendente, come peraltro già avvenuto per il prospetto delle assenze che attestano il superamento del periodo di comporto"; considerato che, con la stessa nota, la società resistente ha allegato, tra l´altro, copia del libretto di lavoro, del prospetto delle assenze relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 2007 nonché un cd-rom contenente copia dei certificati medici che hanno determinato il licenziamento per superamento del periodo di comporto, dichiarando altresì che, "per quanto concerne la richiesta di compilazione del modello DS-22 (…), a tutte le società del gruppo Enel non è consentito rilasciare la dichiarazione di cui al modello in esame relativamente ad ex dipendenti con CCNL elettrico, in quanto le stesse società sono esonerate dall´obbligo di contribuzione contro la disoccupazione involontaria";

VISTA la nota datata 10 ottobre 2008 con la quale il ricorrente ha lamentato l´inadeguatezza dei riscontri forniti dalla controparte, sottolineando in particolare che il prospetto delle assenze, "già offerto in comunicazione nella prima fase cautelare del giudizio (…), è un elenco informe, confuso ed impreciso" e che l´istanza di accesso riguardava piuttosto i dati personali contenuti nei c.d. "cartellini orologio" relativi ai mesi di giugno, luglio e agosto 2007, ovvero "quei documenti aziendali personali su cui il sistema di rilevamento della presenza mensile individuale riportava aggiornati i contatori delle malattie "utili"per così direalla verifica e al controllo del superamento del comporto di malattia"; considerato che, nella medesima nota, il ricorrente ha dichiarato che i certificati medici scansionati su supporto informatico, "circa 53 copie, sono in gran parte illeggibili" e ha insistito in ordine alla richiesta di rilascio del modello Inps DS-22 "debitamente compilato" da parte della società resistente;

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi presso questa Autorità in data 14 ottobre 2008, nel corso della quale il ricorrente ha ribadito l´"incompletezza e inesattezza dei dati personali che lo riguardano contenuti nei documenti inviati da Enel Servizio Elettrico S.p.A." con la nota del 25 settembre 2008 e ha inoltre consegnato alcune copie dei c.d. "cartellino orologio" in suo possesso, evidenziando che il "documento n. 4 inviatogli dalla società resistente non può intendersi quale cartellino orologio (…) relativo, distintamente, ai mesi di giugno-luglio-agosto 2007, in quanto questi devono contenere oltre alla registrazione delle presenze e assenze giornaliere, i contatori riepilogativi di spettanze ferie, ex festività e riposi, nonché quelli relativi al conteggio delle malattie che contribuiscono a determinare il superamento del periodo di comporto"; viste altresì le due note fatte pervenire a mezzo posta elettronica nella giornata del 2 dicembre 2008, con le quali il ricorrente ha ulteriormente ribadito le proprie posizioni, anche in ordine alla mancata compilazione da parte della resistente del modello Inps DS-22;

VISTE le note datate 7 novembre 2008 e 25 novembre 2008 con le quali la società resistente, oltre all´originale del libretto di lavoro, ha trasmesso al ricorrente copia dei c.d. "cartellini orologio" dei mesi di giugno, luglio e agosto 2007, precisando che "i riepiloghi riportati nelle estrazioni fornite costituiscono per ciascun mese di riferimento delle mere elaborazioni provvisorie, sottoposte alle successive verifiche aziendali"; rilevato che nella nota del 25 novembre 2008 la resistente ha affermato che, per quanto concerne "i certificati medici inviati su supporto informatico (…), è disponibile a fornire al ricorrentesu sua specifica indicazioneulteriori riproduzioni, maggiormente intelligibili, di singoli documenti che dovessero accidentalmente risultare di difficile lettura" e ha, al contempo, ribadito nuovamente di non poter rilasciare la dichiarazione di cui al modello Inps DS-22 (allegando a supporto la relativa documentazione normativa);

RITENUTO che nei confronti di Enel S.p.A. deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente dichiarato, seppure solo nel corso del procedimento, di essere estranea al procedimento medesimo in quanto "il rapporto di lavoro del ricorrente non intercorreva con la scrivente Enel S.p.A., ma con altra società del Gruppo (…) esclusiva titolare del trattamento dei dati personali inerenti al predetto rapporto";

RITENUTO che deve essere parimenti dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, nei confronti di Enel Servizio elettrico S.p.A. avendo la stessa fornito adeguato riscontro alle istanze del ricorrente, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Enel S.p.A.;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Enel Servizio elettrico S.p.A.

Roma, 4 dicembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1582451
Data
04/12/08

Tipologie

Decisione su ricorso