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Provvedimento del 19 dicembre 2008 [1582461]

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[doc. web n. 1582461]

Provvedimento del 19 dicembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 6 agosto 2008 nei confronti di Unicredit Banca S.p.A. da XY e KZ (quest´ultima, anche nella qualità di erede di WZ), rappresentati e difesi dall´avv. Eugenio Piccolo, cointestatari di alcuni contratti bancari stipulati fra il 1999 e il 2000 con Credito italiano S.p.A. (ora, Unicredit Banca S.p.A.), e relativi alla gestione del proprio patrimonio mobiliare, con il quale i ricorrenti hanno ribadito la richiesta (a cui non avevano ricevuto idoneo riscontro), formulata nei confronti di tale banca ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) volta ad accedere ai dati personali che li riguardano contenuti nella "documentazione cartacea sottostante le operazioni asseritamente effettuate" (in relazione alle quali gli interessati sostengono di non aver mai conferito i necessari "ordini") e da cui sarebbe derivata "una gravissima perdita rispetto al capitale investito"; rilevato che i ricorrenti hanno anche chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 settembre 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la nota del 31 ottobre 2008 con la quale l´Autorità ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 24 settembre 2008 con la quale la banca, nel richiamare la lettera del 27 giugno 2008 con la quale aveva già fornito agli interessati un riepilogo delle operazioni effettuate, ha, tra l´altro, sostenuto di ritenere "surrettiziamente" formulata l´"ulteriore istanza (…) volta ad ottenere anche copia di documentazione afferente varie operazioni in titoli";

VISTA la nota inviata via fax il 10 novembre 2008 con la quale i ricorrenti hanno ribadito le proprie richieste, sostenendo che "l´istituto non ha negato di essere in possesso dei contratti e degli ordini sottostanti le effettuate operazioni, nei quali sono contenuti i dati contabili e fiscali, e perciò anche personali, degli odierni istanti, ma ha asserito che la consegna sarebbe surrettizia"; rilevato che i ricorrenti hanno, in particolare, sostenuto che fra le informazioni fornite non comparirebbero "le copie degli ordini conferiti dai clienti relativi alle operazioni eseguite";

VISTE le note inviate via fax il 26 ed il 28 novembre 2008 con le quali Unicredit Banca S.p.A. ha confermato tra l´altro che, "con specifico riferimento all´istanza dei ricorrenti di avere accesso ai dati personali contenuti negli ordini conferiti dai clienti (…), gli stessi sono già contenuti nelle informazioni comunicate agli interessati con la (...) nota del 24 settembre 2008 unitamente ai relativi allegati";

RILEVATO che la richiesta dei ricorrenti di accedere a tutti i dati che li riguardano contenuti nella documentazione sottostante alle operazioni effettuate per la gestione del loro patrimonio mobiliare (nonché negli ordini da essi disposti per la realizzazione delle operazioni medesime), è stata formulata legittimamente ai sensi dell´art. 7 del Codice; ritenuto che, a fronte di tale richiesta, è altresì legittima la modalità di comunicazione dei dati utilizzati dalla banca attraverso la loro estrapolazione dai documenti che li contengono, non sussistendo, ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali, alcun obbligo di consegna di copie di documenti (richiesta che potrà, se del caso, essere invece proposta ai sensi della diversa disciplina di cui al testo unico in materia bancaria-d.lg. 1° settembre 1993, n. 385);

RITENUTA, per questi motivi, la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo l´istituto di credito resistente, a integrazione dei riscontri inviati già prima della presentazione del ricorso, chiarito (con dichiarazione di cui l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice, "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver fornito i dati richiesti dagli interessati con la nota del 24 settembre 2008 (comprensiva anche degli "ordini conferiti dai clienti") e di non detenere altri dati relativi ai ricorrenti;

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento alla luce dei riscontri forniti dalla resistente prima e dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 19 dicembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1582461
Data
19/12/08

Tipologie

Decisione su ricorso