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Provvedimento del 19 dicembre 2008 [1582804]

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[doc. web n. 1582804]

Provvedimento del 19 dicembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza del 29 maggio 2008 rivolta, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), a Galliani Auto di Franco Galliani (impresa che gestisce un´autofficina) e a Cavauto s.r.l. (società concessionaria di autovetture) con la quale XY (il quale aveva compilato un modulo per l´acquisto di un´autovettura presso la predetta autofficina, apprendendo successivamente che la vettura "sarebbe stata venduta direttamente dalla Cavauto s.r.l., alla quale lo stesso Franco Galliani (…) ha chiesto fossero intestati gli assegni per il pagamento della vettura") ha richiesto la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile (con particolare riferimento ai dati contenuti nel "documento contrattuale" inizialmente sottoscritto);

VISTO il ricorso presentato l´11 agosto 2008 da XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele Scudieri e Luca D´Ambrogio, nei confronti di Galliani Auto di Franco Galliani e Cavauto S.r.l. con il quale il ricorrente, nel comunicare di non aver ottenuto riscontro alle proprie richieste, le ha ribadite e ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 settembre 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 10 novembre 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 30 settembre 2008 con la quale Cavauto S.r.l. ha comunicato a quest´Autorità di non essere in possesso di alcuna informazione relativa al ricorrente, in quanto il rapporto "si è (…) limitato alla sola consegna e fatturazione della vettura acquistata, essendo l´intera pratica stata seguita da Galliani Auto di Franco Galliani";

VISTE le memorie pervenute a quest´Autorità il 3 ottobre 2008 con le quali entrambe le resistenti, rappresentate e difese dall´avv. Paolo Spataro, hanno integrato e corretto il primo riscontro di Cavauto s.r.l. e, nel trasmettere al ricorrente copia della documentazione relativa ai dati che lo riguardano, hanno precisato che: a) Cavauto s.r.l. "nello svolgimento (…) della sua attività si avvale anche della collaborazione di altri rivenditori di zona o, come nel caso della Galliani, di autofficine che procacciano la vendita di autoveicoli"; b) i documenti contenenti i dati relativi al ricorrente (estremi della patente di guida e della carta d´identità e alcuni dati sensibili connessi al suo stato di disabilità, finalizzati all´ottenimento delle necessarie modifiche tecniche all´autovettura), sono stati trasmessi ("senza trattenerne copia alcuna") dall´autofficina Galliani alla Cavauto s.r.l. "al solo fine di adempiere alle formalità contrattuali della vendita e di consentire le dovute agevolazioni fiscali al sig. XY"; c) in ogni caso, il ricorrente "ben sapeva che il sig. Galliani, nell´espletamento del suo mandato di acquisto, avrebbe dovuto consegnare per competenza alla Cavauto tutta la documentazione necessaria per il buon fine dell´acquisto (…)"; visto che entrambe le resistenti hanno trasmesso copia dei documenti contenenti i dati personali dell´interessato in loro possesso, ivi compreso, da parte dell´impresa di Franco Galliani, un "mandato ad acquistare un veicolo" relativo al ricorrente, anche se dallo stesso non firmato;

VISTA la nota del 28 ottobre 2008 con la quale l´Ufficio ha trasmesso al ricorrente la copia della documentazione inviata dalle resistenti (che allo stesso non era ancora pervenuta);

VISTE le note datate 3 ottobre e 21 novembre 2008 con le quali il ricorrente, nel rilevare che non tutti i documenti sono pienamente intelligibili, ha chiesto che la controparte fornisca la conferma di non trattare ulteriori dati che lo riguardano;

VISTA la nota anticipata via fax il 9 dicembre 2008 con la quale le resistenti, nel confermare i precedenti riscontri, hanno precisato di conservare la sola documentazione "necessaria per la vendita e l´immatricolazione dell´autovettura acquistata dal ricorrente" e che tali documenti sono stati inviati "così come depositati"; rilevato peraltro che "gli originali dei documenti depositati sono in possesso del ricorrente stesso e quindi sia pure poco (…) leggibili, facilmente individuabili";

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo le resistenti fornito, seppure solo nel corso del procedimento, sufficienti indicazioni in merito alle richieste del ricorrente, al quale hanno trasmesso copia della documentazione contenente i dati dello stesso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli, in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste del ricorrente, nella misura di 100 euro a carico di  Galliani Auto di Franco Galliani e parimenti in misura pari a 100 euro a carico di Cavauto s.r.l., previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posto in misura pari a 100 euro a carico di  Galliani Auto di Franco Galliani e parimenti in misura pari a 100 euro a carico di Cavauto s.r.l., le quali dovranno liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 19 dicembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1582804
Data
19/12/08

Tipologie

Decisione su ricorso