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Provvedimento del 19 dicembre 2008 [1582819]

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[doc. web n. 1582819]

Provvedimento del 19 dicembre 2008 * 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 10 settembre 2008 nei confronti di Cerved B.I. S.p.A. con il quale XY e KY (rappresentati e difesi dall´avv. Michele Malcangio), non avendo ricevuto idoneo riscontro all´interpello preventivo avanzato ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), hanno ribadito le richieste volte a ottenere "il blocco, la cancellazione, la rettificazione o comunque ogni ulteriore misura volta ad impedire e/o sospendere la visibilità dei dati e delle informazioni che associano – direttamente o indirettamente"  i ricorrenti "all´informazione relativa alla dichiarazione di fallimento di WZ s.r.l." di cui gli stessi sono stati, rispettivamente, presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione; ciò, in quanto l´associazione dell´informazione relativa a un evento pregiudizievole che non li riguarda direttamente arrecherebbe nocumento alla loro reputazione, soprattutto con riguardo ai rapporti commerciali; rilevato che i ricorrenti hanno anche chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 settembre 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 5 novembre 2008 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice e il verbale dell´audizione tenutasi il 17 ottobre 2008;

VISTE le memorie anticipate via fax il 10 e il 29 ottobre 2008 con le quali Cerved B.I. S.p.A. (rappresentata e difesa dall´avv. Antonio Boccuccia), nel richiamare alcune sentenze del Tribunale di Roma relative all´attività di informazione commerciale svolta dalla stessa, ha sostenuto che il trattamento dei dati personali relativi ai ricorrenti non sarebbe effettuato illecitamente in quanto gli stessi sono tratti da pubblici registri e aggregati da Cerved B.I. S.p.A. in modo, a suo avviso, pertinente; in particolare, l´informazione relativa al fallimento di WZ s.r.l. sarebbe pertinente, secondo la resistente, rispetto all´informazione commerciale che riguarda i ricorrenti, in ragione del fatto che gli stessi vi "hanno ricoperto la qualifica di presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione sino alla data in cui tale società è stata dichiarata fallita" (cariche rispetto alle quali l´ordinamento prevede implicazioni in caso di fallimento: cfr. artt. 146 e 49 r.d. 16 marzo 1942, n. 267);

VISTE le memorie pervenute il 17 ottobre e 7 novembre 2008 con le quali i ricorrenti hanno insistito nelle proprie richieste ex art. 7, comma 3, del Codice, precisando che "il fallimento della società WZ s.r.l. non ha avuto (e neppure potrebbe avere in futuro) il ben che minimo effetto nella sfera patrimoniale dei ricorrenti", non essendo mai stata esperita nei loro confronti "alcuna azione di responsabilità (…) dagli organi della procedura fallimentare, ormai chiusa da diversi anni, nel lontano 2003" e che "ampiamente trascorsi risultano i termini prescrizionali di legge";

RILEVATO che il trattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice, fermi restando gli adeguamenti che potrebbero risultare necessari in applicazione dei codici deontologici previsti dagli artt. 61, 118 e 119 del Codice, in relazione alla raccolta e al trattamento dei dati personali estratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque, al trattamento di dati personali effettuati a fini di informazione commerciale, nonché in riferimento all´individuazione di limiti temporali di conservazione dei dati relativi al comportamento debitorio;

RITENUTO tuttavia che, alla luce dei princìpi di cui all´art. 11, comma 1, lett. a) e d), del Codice, l´indicazione riguardante il fallimento di WZ s.r.l. nell´ambito dei prodotti informativi relativi ai ricorrenti, non risulta pertinente rispetto alla finalità di fornire informazioni commerciali agli stessi relativi anche perché concerne un evento (peraltro pregiudizievole) accaduto in relazione a terzi (e, in particolare, alla società in cui i ricorrenti avevano operato), rispetto al cui verificarsi l´ordinamento prevede una responsabilità personale in capo ai soggetti che rivestono le qualifiche dagli stessi ricoperte solo in casi residuali e accertabili giudizialmente (cfr. artt. 2462 e 2476 cod. civ.; art. 146 r.d. 16 marzo 1942, n. 267) che non risulta si siano verificati nel caso di specie che vede, peraltro, il fallimento della società chiuso da cinque anni; ciò, ferma restando la conoscibilità dell´informazione relativa al fallimento di WZ s.r.l. in altro contesto e, in particolare, nei prodotti informativi che la riguardano;

RITENUTO fondato per questa parte il ricorso e ritenuta quindi la necessità di disporre, quale misura a tutela degli interessati ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, il divieto per la resistente, a far data dalla ricezione del presente provvedimento, di rendere ulteriormente disponibili le informazioni relative al fallimento di WZ s.r.l., laddove figurino direttamente associate ai ricorrenti (e, quindi, in ogni scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved B.I. S.p.A. non direttamente relativo alla medesima WZ s.r.l.);

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dispone, quale misura a tutela degli interessati ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, a far data dalla ricezione del presente provvedimento, il divieto per la resistente di rendere ulteriormente disponibili le informazioni relative alle dichiarazioni di fallimento di WZ s.r.l., laddove figurino associate direttamente ai ricorrenti (e, quindi, in ogni scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved B.I. S.p.A. non direttamente relativo alla medesima WZ s.r.l.);

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 19 dicembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

 

* Con sentenza resa in data 19 gennaio 2010 numero 19829 il Tribunale di Roma ha annullato il provvedimento predetto.

Scheda

Doc-Web
1582819
Data
19/12/08

Tipologie

Decisione su ricorso