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Provvedimento del 19 dicembre 2008 [1582835]

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[doc. web n. 1582835]

Provvedimento del 19 dicembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 8 settembre 2008 nei confronti di Banca Sella Nord Est Bovio Calderari S.p.A. da Luca Marcon (cliente della predetta banca) il quale (a seguito della richiesta di compilazione di un modulo che prevedeva l´inserimento di alcuni dati in relazione a un´operazione di "rinnovo fido") ha ribadito (oltre ad alcune richieste non previste dall´art. 7 del Codice) le istanze (alle quali non aveva ricevuto riscontro) formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, volte a conoscere le finalità, le modalità e la logica di tale trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono stati comunicati, chiedendo anche di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 settembre 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´ interessato, nonché la nota del 20 ottobre 2008 con la quale l´Autorità ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le memorie datate 13 ottobre 2008 e 30 ottobre 2008 con le quali il ricorrente, nel lamentare di non aver ancora ricevuto un riscontro dalla banca resistente, ha ribadito le proprie richieste;

VISTA la nota anticipata via fax il 7 novembre con la quale la banca ha allegato copia della informativa relativa alle operazioni bancarie contenente i riscontri di cui all´art. 7, comma 2, del Codice; visto che l´istituto di credito ha sostenuto di aver inviato all´interessato il predetto modulo, quale "richiesta di documentazione ai fini della revisione periodica della (…) pratica di fido (…) nel rispetto delle finalità indicate nell´informativa (…) fornita (…)" al ricorrente e che "le informazioni raccolte, in occasione della revisione fido, sono trattate dalla Banca al fine di effettuare una adeguata valutazione del merito creditizio del proprio cliente, sotto il profilo patrimoniale e reddituale", secondo quanto previsto "da un preciso disposto normativo, come risulta anche dalle Istruzioni di Vigilanza per le banche (…)";

VISTE le note inviate via fax il 17 novembre 2008 e il 5 dicembre 2008 con le quali il ricorrente ha espresso perplessità in ordine ai riscontri ricevuti;

VISTA la nota datata 2 dicembre 2008 con la quale la banca ha ribadito le proprie posizioni, richiamando le disposizioni che prevedono l´aggiornamento dei dati patrimoniali dei clienti (in riferimento alla concessione e al rinnovo del fido) e sostenendo in ordine al passato: "non ci risulta (…) che la (…) banca abbia effettuato la revisione della posizione di fido senza richiedere l´aggiornamento dei (…) dati patrimoniali dell´interessato";

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle richieste del ricorrente, alle quali l´istituto di credito ha fornito un sufficiente riscontro, seppur solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca Sella Nord Est Bovio Calderari S.p.A. nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Banca Sella Nord Est Bovio Calderari S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 19 dicembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1582835
Data
19/12/08

Tipologie

Decisione su ricorso